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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Umbria 29/12/2003, n. 26
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[Premessa] |
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Art. 1 - (Modifiche dell'art. 1)1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2: |
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Art. 2 - (Sostituzione dell'art. 2)1. L'articolo 2 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente: "Art. 2 - (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge cos |
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Art. 3 - (Modifiche dell'art. 3)1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 2/2000 la parola "complessivi" è sostituita da "ordinari". |
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Art. 4 - (Modifiche dell'art. 4)1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente comma: "1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, adotta il progetto di PRAE, proponendolo al Consiglio regionale per l'approvazione.". 2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2000 la parola "quinquennale" è sostituita |
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Art. 5 - (Sostituzione dell'art. 5)1. L'articolo 5 della l.r. 2/2000 è così sostituito: "Art. 5 - (Aree di cava) 1. L'estrazione del materiale di cava di cui al comma 1 dell'articolo 2 è consentita nelle aree del territorio regionale destinate dagli strumenti urbanistici generali comunali ad attività estrattiva, all'interno dei giacimenti di cui è stata riconosciuta la disponibilità ai sensi dell'articolo 5 bis, salvo quanto previsto per il fabbisogno straordinario e le calamità naturali. 2. È comunque vietata l'apertura di nuove cave e la riattivazione di cave dismesse all'interno dei seguenti ambiti o vincoli ostativi come individuati e definiti dal PRAE o suoi aggiornamenti: a) alvei dei corsi d'acqua e laghi, fasce di rispetto, aree del demanio idrico; |
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Art. 6 - (Integrazioni della l.r. 2/2000)1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 2/2000 è aggiunto il seguente: "Art. 5 bis - (Accertamento dei giacimenti di cava) 1. L'accertamento della disponibilità di giacimenti di materiali di cava destinati al soddisfacimento del fabbisogno ordinario è effettuato con le procedure di cui al presente articolo dal Comune competente per territorio, su richiesta del proprietario o dei proprietari dei suoli, oppure di altri soggetti aventi titolo, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal PRAE e dalle norme regolamentari di cui all'art. 18 bis. 2. Con esclusivo riferimento ad aree inerenti attività in esercizio o dismesse il comune, se i soggetti di cui al comma 1 non richiedono l'accertamento del giacimento, da effettuare su aree contigue a quelle già autorizzate, può procedere d'ufficio all'accertamento stesso, al fine di assicurare il razionale sfruttamento dei giacimenti e l'ottimale ricomposizione ambientale delle aree di cava. 3. Il comune esamina la richiesta di accertamento in relazione: a) alla rispondenza della documentazione allegata all'istanza di cui al comma 1; b) allo stato dei luoghi, loro grado di rinaturazione e reinserimento ambientale nel contesto paesaggistico locale, nel caso di accertamenti che interessino aree di cava dismesse; c) allo stato di avanzamento delle opere di escavazione e ricomposizione ambientale realizzate o previste, nel caso di accertamenti che interessino cave in esercizio; d) alle caratteristiche del |
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Art. 7 - (Modifica dell'art. 6)La rubrica dell'art. 6 della l.r. 2/00 è modificata come segue: "Ricomposizione e compensazione ambientale". 1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 2/2000, dopo la parola "preesistenti", sono aggiunte le parole "o compatibile con le caratteristiche oggettive dei luoghi originari". |
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Art. 8 - (Sostituzione dell'art. 7)1. L'articolo 7 della l.r. 2/2000 è così sostituito: "Art. 7 - (Procedimento per l'approvazione del progetto) 1. I soggetti interessati all'esercizio dell'attività estrattiva presentano al Comu |
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Art. 9 - (Modifiche dell'art. 8)1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 2/2000, dopo la parola "cava", sono aggiunte le parole "per il soddisfacimento del fabbisogno ordinario, esclusi i casi di cui all'articolo 8 bis". 2. La lett. f) del comma 3 dell'art. 8 della l.r. 2/2000 è così sostituita: |
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Art. 10 - (Integrazioni della l.r. 2/2000)1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti: "Art. 8 bis. - (Concessioni) 1. La coltivazione dei giacimenti di cava, ricadenti su terreni di proprietà di Regione, enti locali o altri enti di diritto pubblico è subordinata a concessione di coltivazione rilasciata dal Comune ne |
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Art. 11 - (Modifiche dell'art. 9)1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2000 dopo la parola "autorizzazione" sono aggiunte le paro |
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Art. 12 - (Modifiche dell'art. 10)1. Al comma 1, dell'articolo 10 della l.r. 2/2000, dopo la parola "garantire", sono aggiunte le parole ", anche limitatamente a un |
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Art. 13 - (Modifiche dell'art. 11)1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente comma: "1. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di: a) nominare, prima dell'inizio dei lavori, il direttore dei lavori di cava, allegando la relativ |
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Art. 14 - (Sostituzione dell'art. 12)1. L'articolo 12 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente: "Art. 12 - (Contributo per la tutela dell'ambiente) 1. La coltivazione di materiali di cava comporta il pagamento di un contributo per la tutela dell'ambiente, proporzionale alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente o frazione di anno, così come risultante dalla perizia giurata di cui all'articolo 11, comma 1, lettera f). 2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato e versato dal titolare dell'autorizzazione o della concessione entro |
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Art. 15 - (Modifica dell'art. 13)1. Al comma 1 dell'art. 13 della l.r. 2/2000 le parole: "i quali sulla base delle competenze stabilit |
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Art. 16 - (Modifiche dell'art. 14)1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 2/2000 le parole "dai Comuni territorialmente competenti anche in forma associata" sono sostituite da: "dalle province". 2. D |
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Art. 17 - (Modifiche dell'art. 15)1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 15 della l.r. 2/2000 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 18 - (Modifiche dell'art. 16)1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 2/2000 le parole "a proprie spese" sono sostituite da "a sp |
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Art. 19 - (Modifiche dell'art. 17)1. Al comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 2/2000 le parole "da lire sessanta milioni a lire seicento milioni" sono sostituite da "da euro trentamila a euro trece |
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Art. 20 - (Sostituzione dell'art. 18)1. L'articolo 18 della l.r. 2/2000 è sostituito dal seguente: "Art. 18 - (Riutilizzo di rifiuti inerti) |
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Art. 21 - (Integrazione della l.r. 2/2000)1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 2/2000 sono aggiunti i seguenti: "Art. 18 bis - (Norme regolamentari di attuazione) 1. Per l'attuazione della presente legge sono adottate norme regolamentari entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa. 2. I Comuni e le Province, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla presente legge, disciplinano i procedimenti amministrativi nel rispetto del PRAE e delle norme regolamentari di cui al comma 1. Art. 18 ter. - (Valorizzazione di materiali assimilabili) |
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Art. 22 - (Norme transitorie)1. Gli strumenti urbanistici comunali contenenti previsioni di aree di cava vanno adeguati al PRAE entro novanta giorni dalla data di approvazione dello stesso. 2. Dopo l'approvazione del PRAE le previsioni di aree di cava contenute negli strumenti urbanistici comunali in contrasto con il PRAE approvato decadono. N1 "3. Fino alla entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 18 bis e all'approvazione del PRAE si applicano l |
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