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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
1. I proprietari di terreni agricoli o altri aventi titolo, possono realizzare ricoveri per cani detenuti a scopo amatoriale, ludico e sportivo e senza fini di lucro, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, paesaggistiche, ambientali e sul benessere degli animali. La realizzazione dei manufatti non deve comportare la trasformazione permanente del territorio ed è connotata da caratteristiche di precarietà e provvisorietà, con strutture semplicemente ancorate al suolo, prive di opere fondali fisse. La superficie di tali ricoveri, compresi gli spazi aperti recintati, non può superare 100 metri quadrati, applicando i requisiti e le misure minime di cui all’articolo 4 delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2012, n. 1073 (Linee guida vincolanti in materia di detenzione degli animali da affezione), con la possibilità di incrementare le stesse misure minime in misura non superiore al doppio.
2. La realizzazione dei manufatti di cui al comma 1 è soggetta a permesso a costruire, ed è esclusa nelle seguenti aree del territorio regionale:
a) nelle aree soggette a vincolo di inedificabilità assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;
b) nelle zone boscate;
c) nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (Piano di bacino Tevere – VI Stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2006, o comunque riferibili a normative di inedificabilità per analoghe situazioni di rischio;
d) negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all’articolo 61 del d.p.r. 380/2001;
e) negli ambiti di riserva integrale e di riserva generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone “A” concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette);
f) nelle aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 e comunque in quelle circostanti ai beni culturali di cui alla Parte seconda del medesimo d.lgs.;
g) nelle aree circostanti gli edifici censiti ai sensi dell’articolo 33, comma 5 o classificati con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (Disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), L.R. n. 1/2004 con il Repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell’edilizia tradizionale), come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, o comunque negli ambiti di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 1/2004.
3. I manufatti sono sottoposti a permesso a costruire e realizzati nelle aree di cui all’articolo 21, comma 1, lettera d) del r.r. 9/2008 con possibilità di permanenza per un periodo non superiore a cinque anni e alla scadenza può essere rilasciato un nuovo permesso a costruire. Al fine di assicurare la rimozione dei medesimi e ripristinare lo stato dei luoghi, qualora venga meno la necessità di tali ricoveri il proprietario sottoscrive atto d’obbligo, registrato e trascritto, con il quale si impegna alla rimozione degli stessi.”
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