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D. Min. Interno 16/07/2014

Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 30/12/2016, n. 244 (L. 27/02/2017, n. 19)
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Premessa

 

Il Ministro dell'interno

 

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 , recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

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Art. 1. - Campo di applicazione

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli asili nido,

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Art. 2. - Obiettivi

1. Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le attività di cui all'art. 1 del presente decreto sono realiz

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Art. 3. - Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, è approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al p

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Art. 4. - Applicazione delle disposizioni tecniche

1. Le disposizioni del Titolo I della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano agli asili nido di cui ai commi 2 ,3 e 4.

2. Le disposizioni riportate nel Titolo II della regola tecnica allegata al presente decreto si applicano:

— agli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone

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Art. 5. - Commercializzazione ed impiego dei prodotti

1. Possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.

2. Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i qual

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Art. 6. - Disposizioni transitorie e finali

1. Fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, gli asili nido esistenti di cui all'art. 4, comma 3, sono adeguati ai requisiti di sicurezza antincendio previsti ai seguenti punti della regola tecnica allegata al presente decreto entro i termini temporali di seguito indicati:

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Allegato - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido
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Titolo I - Disposizioni comuni per tutti gli asili nido
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1. Disposizioni comuni

1.1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda al decreto del Ministro dell'interno del 30 novembre 1983 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della presente regola tecnica si definisce inoltre:

a. ASILO NIDO: struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.

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Titolo II - Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti
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2. Ubicazione

2.1. Generalità

1. Gli asili nido devono essere ubicati nel rispetto delle distanze di sicurezza esterne stabilite dalle disposizioni di prevenzione incendi vigenti per le attività scolastiche.

2. Gli asili nido possono essere ubicati in edifici di tipo isolato, ovvero in edifici di tipo misto purché il sistema di esodo sia ad uso esclusivo.

3. L'ubicazione dovrà consentire l'esodo verso luogo sicuro tramite percorso orizzontale o attraverso l'utilizzo di rampa con pendenza non superiore

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3. Caratteristiche costruttive

3.1. Resistenza al fuoco

1. Il carico d'incendio specifico dell'attività non dovrà superare 300 MJ/m²; sono ammesse eventuali aree a rischio specifico con carico di incendio ≤ 450 MJ/m².

2. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell'asilo nido, ivi compresi quelli di eventuali piani interrati, devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a:

— 45 per edifici con altezza antincendi inferiore a 12 m;

— 60 per edifici con altezza antincendi compresa tra 12 m e 32 m;

— 90 per edifici con altezza antincendi oltre i 32 m.

3. Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione degli asili nido ubicati in edifici monopiano, di tipo isolato, devono garantire i requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a 30.

 

3.2. Compartimentazione

1. L'attività, se sviluppata su più di un piano fuori terra, deve essere suddivisa in compartimenti antincendio di superficie singola non superiore a 1000 m². Nel caso di asili nido inseriti in edifici di tipo misto i compartimenti antincendio non dovranno eccedere 600 m².

 

3.3. Reazione al fuoco

1. I prodotti da costruzione, rispondenti al sistema di classificazione europeo di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 2005 e successive modificazioni, devono essere installati in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005, seguendo le prescrizioni e le limitazioni indicate nelle successive tabelle.

 

TABELLA 1 -CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO CONSENTITE, IN QUALSIASI PERCENTUALE DI SUPERFICIE, NEGLI ATRI, NEI CORRIDOI, NEI DISIMPEGNI, NELLE SCALE, NELLE RAMPE E NEI PASSAGGI IN GENERE

 

A pavimento

A parete

A soffitto

Coperture e controsoffitti

Prodotti isolanti

(a parete)

(a soffitto)

A1fl

A1

A1

A1

A1

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4. Misure per il dimensionamento del sistema di esodo

4.1. Sistemi di vie di esodo

1. Ogni compartimento di cui al punto 3.2 deve essere provvisto di un proprio sistema organizzato di vie di esodo che adduca verso un luogo sicuro o uno spazio calmo, dimensionato in funzione del massimo affollamento previsto e della capacità di deflusso e realizzato secondo le indicazioni di cui ai seguenti punti.

 

4.2. Densità di affollamento

1. L'affollamento complessivo è determinato sommando quello previsto nelle singole aree come di seguito indicato:

1) sezione: numero di persone effettivamente previste;

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5. Aree ed impianti a rischio specifico

5.1. Generalità

1. Tutti gli impianti devono essere progettati e realizzati secondo la regola dell'arte, in conformità alla vigente normativa.

2. Detti impianti devono possedere requisiti che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

— non alterare la compartimentazione;

— evitare il ricircolo dei prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

— non produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si di

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6. Impianti elettrici

6.1. Generalità

1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte e nel rispetto delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi in vigore.

2. Ai fini della prevenzione degli incendi, devono avere le seguenti caratteristiche:

— non costituire causa di innesco di incendio o di esplosione;

— non costituire causa di propagazione degli incendi;

— non costituire pericolo per gli occupanti a causa della produzione di fumi e gas tossici in caso di incendio;

— garantire

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7. Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi

7.1. Generalità

1. Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono essere realizzati ed installati a regola d'arte, conformemente alle vigenti norme di buona tecnica e a quanto di seguito indicato.

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8. Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme

1. L'attività deve essere dotata di impianti fissi di rivelazione, segnalazione e allarme incendio realizzati nel rispetto del

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9. Sistemi di allarme

1. Le attività devono essere provviste di un sistema di allarme in grado di diffondere avvisi e segnali attraverso canali diversi d

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10. Segnaletica di sicurezza

1. Al fine di favorire l'esodo in caso di emergenza deve essere installata la seguente segnaletica:

a) segnaletica di tipo luminoso, finalizzata a indicare le uscite di sicurezza e i percorsi di esodo, che dovrà essere mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività e alimentata anche in emergenza (Il percorso di esodo dovrà essere evidenziato da

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11. Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio

11.1. Generalità

1. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nel del decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

2. Nell'attività devono essere collocate in vista le planimetrie semplificate dei locali, recanti la disposizione delle indicazioni delle vie di esodo e dei mezzi antincendio.

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12. Informazione e formazione antincendio

1. La formazione e l'informazione antincendio del personale devono essere attuate secondo i criteri di base enunciati negli specific

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Titolo III - Asili nido esistenti con più di trenta persone presenti
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13. Caratteristiche costruttive

13.1. Separazioni e comunicazioni

1. Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, gli asili nido ubicati in edifici di tipo misto devono essere separati dalle altre parti dell'edificio con strutture di separazione aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a R/REI 30. Gli stessi asili nido non devono comunicare con attività ad essi non pertinenti. Possono comunicare con attività ad essi pertinenti non soggette agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite porte di caratteristiche di resistenza al fuoco EI 60.

2. Possono comunicare con le attività pertinenti soggette agli adempimenti di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, tramite disimpegno anche non aerato avente porte e strutture almeno REI/EI 60.

3. è ammessa la diretta comunicazione con ambienti destinati a scuola dell'infanzia anche soggette agli adempimenti di cui al

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Titolo IV - Asili nido con meno di trenta persone presenti
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14. Criteri generali

1. Gli asili nido con meno di 30 persone presenti come definite al Titolo I, devono rispettare i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto interministeriale disposto dall'art. 46 comma 3, del

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