L. R. Lazio 22/12/1999, n. 38 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 22/12/1999, n. 38

Norme sul governo del territorio.
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TITOLO I - FINALITÀ E PRINCIPI GENERALI
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CAPO I - FINALITÀ
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Art. 1 - (Scopo)

1. La presente legge, in attuazione delle previsioni contenute negli articoli 44, 45 e 46 dello Statuto ed ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, detta norme sul governo del territorio, finalizzate alla reg

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Art. 2 - (Finalità delle attività di governo del territorio e definizioni)

1. Le attività di governo del territorio sono finalizzate alla realizzazione della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio stesso, nonché al miglioramento qualitativo del sistema insediativo ed all'eliminazione di squilibri sociali, territoriali e di settore, in modo da garantire uno sviluppo sostenibile della Regione.

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CAPO II - PRINCIPI GENERALI E SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA REGIONALE

 

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Art. 3 - (Pianificazione territoriale ed urbanistica)

1. La Regione e gli enti pubblici territoriali subregionali provvedono al governo del territorio adottando, quale metodo generale, la pianificazione territoriale ed urbanistica, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.

2. La pianificazione territoriale ed urbanistica regola le trasformazioni fisiche e funzionali del territorio aventi rilevanza collettiva, nonché le azioni che determinano tali trasformazioni in modo da garantire:

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Art. 4 - (Funzioni e compiti amministrativi)

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la materia oggetto della presente legge sono ripartiti tra Regione ed enti lo

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Art. 5 - (Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione istituzionale)

1. Nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica deve essere garantita la più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti nella pianificazione, anche attraverso l'utilizzo delle forme previste dalla I.r. 14/1999.

2. La Regione e gli enti territoriali subregionali ass

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Art. 6 - (Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica)

1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché delle relative variazioni, competono:

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TITOLO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

 

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CAPO I - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE

 

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Art. 7 - (Pianificazione territoriale regionale)

1. La Regione provvede alla pianificazione territoriale regionale nel rispetto della legislazione statale vigente, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale ed in coerenza con i contenuti della programmazione socio-economica regionale.

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Art. 8 - (Strumenti della pianificazione territoriale regionale)

1. La pianificazione territoriale regionale si esplica mediante il piano territoriale regionale generale (PTRG).

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Art. 9 - (Contenuti del PTRG)

1. Il PTRG, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 7, definisce gli obiettivi generali da perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio della regione, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.

2. In particolare, le disposizioni strutturali del PTRG:

a) definiscono il quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità cultural

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Art. 10 - (Formazione ed adozione del PTRG)

1. Al fine di adottare il PTRG in armonia con le previsioni dei piani e dei programmi nazionali ed in conformità con i regimi vincolistici disposti dallo Stato, la Giunta regionale, preliminarmente all'adozione dello schema di piano, elabora le linee guida da sottoporre alla valutazione di una conferenza con le amministrazioni statali interessate, indetta dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto, anche, di eventuali contributi conoscitivi trasmessi dalle province e dalla Città metropolitana di Roma e da altri enti interessati.

2. La Giunt

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Art. 11 - (Aggiornamento e variazione del PTRG)

1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della programmazione territoriale statale, ovvero sopravvengano ragion

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Art. 12 - (Piani regionali di settore)

1. I piani regionali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PTRG coerentemente agli obiettivi ed alle linee

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Art. 13 - (Efficacia del PTRG e dei piani regionali di settore)

1. Il PTRG ha efficacia fino agli aggiornamenti od alle variazioni di cui all'articolo 11.

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Art. 14 - (Particolare efficacia del PTRG)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, il PTRG assume efficacia di piano urbanistico-territoriale con specifica consideraz

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Art. 15 - (Relazione sullo stato della pianificazione)

1. La Giunta regionale trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in occasione della presentazione della proposta del bilancio regionale di previsione, una

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Art. 16 - (Comitato regionale per il territorio)

1. È istituito il comitato regionale per il territorio, di seguito denominato comitato, quale organo consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica. Il comitato, in particolare, esprime pareri su:

a) il PTRG ed i piani settoriali regionali contenenti disposizioni di rilevanza regionale;

b) i piani territoriali paesistici;

c) N23

d) i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

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Art. 17 - (Sistema informativo territoriale regionale)

1. È istituito il sistema informativo territoriale regionale (SITR), quale rete informatica unica per tutto il territorio regionale.

2. Il SITR contiene dati ed informazioni finalizzate alla con

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CAPO II - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE PROVINCIALE
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Art. 18 - (Pianificazione territoriale provinciale)

N34

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Art. 19 - (Strumenti della pianificazione territoriale provinciale)

1. La pianificazione territoriale provinciale si esplica mediante il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 15 della I. 142/1990 e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'articolo 57 del decr

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Art. 20 - (Contenuti del PTPG)

1. Il PTPG determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, gli indirizzi generali dell'assetto del territorio provinciale, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.

2. Le disposizioni strutturali stabiliscono in particolare:

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Art. 20-bis - (Conferenza di pianificazione)

N3

1. Prima di avviare la formazione del PTPG o di varianti ad esso, la provincia adotta un documento preliminare di indirizzo del PTPG, da pubblicare sul BUR, che deve contenere i seguenti

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Art. 21 - (Adozione e verifica del PTPG)

N95

1. La provincia provvede alla formazione del proprio PTPG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale la provincia stessa e la Regione definiscono consensualmente i contenuti dello strumento di pianificazione provinciale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.

2. La provincia adotta lo schema di PTPG. Qualora il PTPG assuma la particolare efficacia dei piani settoriali nelle materie di cui all'articolo 19, comma 2, la provincia convoca, preliminarmente all'adozione dello schema di PTPG, le amministrazioni statali interessate, l'amministrazione regionale, nonché gli enti comunque competenti per la pianificazione nelle citate materie, al fine di acquisire le intese di cui all'articolo 19, comma 3.

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Art. 22 - (Aggiornamenti e variazioni del PTPG)

1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale regionale ovvero sopravvengano ragio

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Art. 23 - (Piani provinciali di settore)

1. I piani provinciali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo territoriale, integrano il PT

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Art. 24 - (Efficacia del PTPG)

1. Il PTPG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'articolo 22. I vincoli di destinazione e di inedificab

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Art. 25 - (Misure di salvaguardia)

1. A decorrere dalla data di adozione del PTPG, ai sensi dell'articolo 21 e fino all'adeguamento dei piani urbanistici generali dei

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Art. 26 - (Organismi consultivi provinciali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)

N25

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CAPO III - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA
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Art. 27 - (Pianificazione territoriale della Città metropolitana di Roma)

1. La Città metropolitana di Roma esercita sul proprio territorio le funzioni di pianificazione territoriale ad essa attribuite, se

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TITOLO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE
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CAPO I - STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE E PIANO URBANISTICO COMUNALE GENERALE
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Art. 28 - (Strumenti della pianificazione urbanistica comunale)

1. La pianificazione urbanistica comunale opera nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali e di quelle de

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Art. 29 - (Contenuti del PUCG - Disposizioni strutturali)

1. Le disposizioni strutturali dei PUCG, tenuto conto di quanto previsto negli articoli 2 e 3, recepiscono le individuazioni delle componenti territoriali indicate dalle pianificazioni regionali e provinciali, generali e settoriali, nonché le disposizioni da esse dettate ed i vincoli discendenti dalla legislazione vigente. Esse possono assoggettare a vincoli ulteriori categorie di beni che risultano meritevoli di una disciplina particolare finalizzata alla tutela, alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei beni stessi.

2. Le disposizioni strutturali sono finalizzate:

a) a delineare i cardini dell'assetto del territorio comunale;

b) ad indicare le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata;

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Art. 30 - (Contenuti del PUCG - Disposizioni programmatiche)

1. Le disposizioni programmatiche del PUCG specificano le disposizioni strutturali del PUCG, precisandone i tempi di attuazione ed in particolare:

a) i perimetri delle zone da sottoporre alla redazione del PUOC;

b) quali PUOC devono essere formati ed i termini entro i quali devono essere compiuti i relativi adempimenti;

c) i caratteri delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non assoggettati alla redazione del PUOC, specificando le modalità di attuazione delle trasformazioni;

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Art. 31 - (Specifica efficacia delle disposizioni programmatiche)

1. Qualora gli aventi titolo ad effettuare le trasformazioni previste dall'articolo 30, comma 1, lettera d), non presentino le relative richieste di concessione edilizia entro i termini previsti dal PUCG per l'attuazione delle stesse, il comune esp

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Art. 32 - (Conferenza di pianificazione)

1. Prima di avviare la formazione di un nuovo PUGC o di varianti al PUGC, il comune adotta un documento preliminare di indirizzo del PUGC, che deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio comunale ed il loro rapporto con gli strumenti di pian

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Art. 33 - (Adozione e verifica del PUCG)

N98

1. Il comune provvede alla formazione del proprio PUCG mediante la conclusione di un apposito accordo di pianificazione, con il quale il comune stesso e la provincia definiscono consensualmente i contenuti dello strumento urbanistico comunale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.

2. Il comune adotta il PUCG ai sensi della l. 1150/1942 e successive modifiche dopo aver effettuato consultazioni con gli enti pubblici e con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali interessate, e comunque avendo attivato processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di

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Art. 34 - (Aggiornamento e variazione del PUCG)

1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale provinciale, ovvero sopravvengano ragioni

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Art. 35 - (Efficacia del PUCG)

1. Il PUCG ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'articolo 34. Le disposizioni concernenti interventi su

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Art. 36 - (Misure di salvaguardia)

1. Dalla data di adozione del PUCG ai sensi dell'articolo 33, comma 1, fino alla data di esecutività del PUCG stesso e comunque non

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Art. 37 - (Relazione geologica, agro-pedologica, archeologica e di uso dei suoli)

1. Il PUCG è definito, nel rispetto delle previsioni dei piani di bacino, sulla base di una relazione geologica, di una relazione agro-pedologica e di una relazione a

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Art. 38 - (PUCG in forma associata)

1. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali indicati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), organizzano, nel ri

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CAPO II - PIANI URBANISTICI OPERATIVI COMUNALI

 

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Art. 39 - (Contenuti del PUOC)

1. I PUOC provvedono, nel rispetto delle disposizioni dettate dal PUCG ed in relazione a specifici e circoscritti ambiti territorial

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Art. 40 - (Divieto di PUOC in variante)

1. I PUOC non possono comportare variante al PUCG. A tal fine non costituiscono variante al PUCG:

a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;

b) la variazione non superiore al dieci per cento delle quantità attribui

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Art. 41 - (Soggetti abilitati a redigere il PUOC)

1. I PUOC sono redatti:

a) a cura del comune, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal PUCG;

b) a cura ed a spese dei proprietari, ove ciò sia previ

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Art. 42 - (Formazione ed adozione del PUOC)

1. Il comune, su proposta dei soggetti indicati dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), ovvero d'ufficio, adotta lo schema di PUOC. Nel caso di proposta da parte dei soggetti indicati dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), il comune può introdurre, in sede di adozione dello schema di PUOC, le modifiche necessarie o ritenute opportune, oppure può respingere motivatamente la proposta entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione della stessa.

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Art. 43 - (Efficacia del PUOC)

1. I PUOC possono dettare disposizioni immediatamente precettive e vincolanti per i soggetti pubblici e privati. In relazione a tali

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Art. 44 - (Contenuti e particolare efficacia del PUOC)

1. I PUOC hanno i contenuti e l'efficacia:

a) dei piani particolareggiati di cui all'articolo 13 della l. 1150/1942;

b) dei piani di lottizzazione di cui all'

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Art. 45 - (Relazione sullo stato della pianificazione urbanistica comunale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 ottobre di ogni anno, i comuni devon

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CAPO III - ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

 

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Art. 46 - (Attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica previa espropriazione degli immobili)

1. Nei casi in cui il comune debba procedere all'attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica attraverso l'espropriazione di immobili, gli immobili espropriati sono acquisiti dai soggetti esproprianti ai sensi della norm

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Art. 47 - (Società di trasformazione urbana)

1. I comuni, la Città metropolitana di Roma, anche con la eventuale partecipazione delle province e della Regione, possono costitui

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Art. 48 - (Attuazione del PUOC mediante comparti edificatori)

1. Le trasformazioni previste dai PUOC possono essere eseguite attraverso comparti edificatori individuati o nel PUOC stesso o, successivamente, su istanza dei proprietari degli immobili interessati.

2. Formato il comparto, il comune invita i proprietari interessati a dichiarare, entro un termine stabilito nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'int

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Art. 49 - (Accordi di programma)

1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche ovvero di opere ed interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico, in attuazione degli strumenti urbanistici, che richiedon

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Art. 49-bis - (Progetti di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma)

N59

1. Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma di cui all’al

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Art. 50 - (Decadenza dei vincoli)

1. Qualora i vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica su determinati immobili perdano efficacia per decorso del tempo, il comun

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Art. 50-bis (Norme di semplificazione concernenti le varianti urbanistiche per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità)

N28

1. Nei casi previsti dall’articolo 19, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regola

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TITOLO IV - TUTELA E DISCIPLINA DELL'USO AGRO-FORESTALE DEL SUOLO
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CAPO I - INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
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Art. 51 - (Finalità)

1. Il presente titolo disciplina la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:

a) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio insediativo ed infrastrutturale esistente;

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Art. 52 - (Piano agricolo regionale)

N50

1. Il Piano agricolo regionale (PAR) disciplina le zone omogenee E di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 e rappresenta il piano regionale di settore ai sensi dell’articolo 12.

2. IL PAR rileva ed analizza le caratteristiche fisiche e climatiche del territorio agricolo intese come aree a destinazione, vocazione, potenzialità e conduzione agricola; analizza le potenzialità produttive agricole e le relative infrastrutture di settore, mediante l’uso della carta agro-pedologica e di uso dei suoli e delle risorse idriche; individua l’uso attuale delle superfici ag

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Art. 52-bis - (Indirizzi per la pianificazione urbanistica dei comuni)

N51

1. I comuni nell’elaborazione del piano regolatore generale assumono come riferiment

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Art. 53 - (Indirizzi per la redazione del PUCG)

N17

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Art. 53-bis - (Indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi)

N30

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CAPO II - EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA
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Art. 54 - (Trasformazioni urbanistiche in zona agricola)

N41

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 e dalla legge regionale 2 novembre 2006, n. 14, e successive modifiche, nelle zone agricole è vietata:

a) ogni attività comportante tr

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Art. 55 - (Edificazione in zona agricola)

N42

1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 54, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 57 e 57-bis.

2. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, con il vincolo di non superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del 10 per cento delle sole superfici o volumi con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.

3. Gli edifici di cui al comma 2 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e ricostruzione, devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al 15 per cento.

3-bis. Per gli edifici esistenti nelle zone di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) sono consentiti interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso. N55

3-ter. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016, ricadenti nei comuni della Regione individuati nell’allegato 1 del d.l. 189/2016 convertito dalla l. 229/2016, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) e dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche. N60

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e 7, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente agli imprenditori agricol

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Art. 56 - (Insediamenti residenziali estensivi)

N19

1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo, contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprietà fondiarie, siano destinate a nuovi insediamenti a bassa densità edilizia. Tali porzioni di territorio devono essere classificate come zone di espansione di cui alla lettera C del

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Art. 57 (Piani di utilizzazione aziendale)

N84

1. I CD, così come definiti dagli articoli 1 e 2 della L. 1047/1957 e gli IAP, singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del D.Lgs. 99/2004, possono presentare al comune un PUA per l'attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole. N68

2. Il PUA deve indicare i risultati aziendali che si intendono conseguire ed è richiesto per:

a) la demolizione e ricostruzione con sagoma diversa ed eventuale delocalizzazione all'interno della stessa azienda agricola degli edifici legittimi esistenti con l'obbligo di non superare le superfici lorde utili e di non modificare le destinazioni d'uso esistenti; N85

b) la deroga all'altezza degli annessi agricoli, esclusivamente per comprovate esigenze tecniche; N69

c) la deroga alle dimensioni del lotto minimo per gli annessi agricoli e comunque nel rispetto dell'unità minima aziendale; N69

d) la deroga agli indici per gli annessi agricoli di nuova edificazione di cui all'articolo 55, comma 6, esclusivamente per valide e motivate esigenze di sviluppo delle attività agricole di cui all'articolo 54, comma 2, lettera a); N79

e) la realizzazione delle strutture a scopo abitativo;

e-bis) la deroga al dimensionamento degli annessi agricoli stamponati di cui all’articolo 55, comma 5-quater, lettera b); N70

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Art. 57-bis - (PUA per le attività multimprenditoriali)

1. Le attività multimprenditoriali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 integrate e complementari all’attività agricola e compatibili con la destinazione di zona agricola possono essere introdotte e svolte all’interno dell’azienda agricola in regime di connessione con le attività agricole aziendali di cui all’articolo 2 della l.r. 14/2006 previa approvazione di un PUA ai sensi dell'articolo 57, comma 1, con le seguenti prescrizioni e integrazioni:

a) il PUA è integrato con il programma di connessione e con la documentazione di cui al regolamento regionale di cui al comma 12;

b) la Commissione agraria di cui all'articolo 57, comma 6, verificato il prioritario recupero delle strutture esistenti, si esprime altresì in merito alla compatibilità con la destinazione agricola della zona degli interventi proposti, tenuto conto delle caratteristiche morfologiche e architettoniche nonché delle infrastrutture correlate; N38

c) N74 N104

2. Le attività multimprenditoriali sono svolte esclusivamente da soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 55, comma 4; in tal caso devono essere svolte in regime

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Art. 57-ter - (Definizione di edifici legittimi esistenti)

N61

1. Per le finalità di cui a

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Art. 58 - (Atti d’obbligo e convenzioni)

N77

1. All'atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli articoli 55, comma 7 e 56 viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per cui si è richiesta la concessione.

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TITOLO V - TUTELA E RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI URBANI STORICI
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CAPO I - FINALITÀ
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Art. 59 - (Finalità)

1. All'interno degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali come definiti dall'articolo 60, gli interventi sono finalizzati a conservare od a ricostruire il patrimonio edilizio e le pertinenze inedificate per consentire la piena utilizzazione

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Art. 60 - (Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali)

1. Sono centri storici gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città contemporanee. Essi si individuano come strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilit

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CAPO II - PROGRAMMAZIONE REGIONALE
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Art. 61 - (Concessione di contributi per la realizzazione di interventi per la tutela e il recupero degli insediamenti urbani storici)

N82

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TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
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CAPO I - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
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Art. 62 - (Primo PTRG)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, lo schema di quadro di rifer

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Art. 63 - (Verifica di compatibilità dei piani regionali di settore esistenti)

1. Entro un anno dalla data di esecutività del primo PTRG di cui all'articolo 62, la Giunta regionale, sentito il comitato di cui a

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Art. 63-bis - (Primo PTPG e prima verifica di compatibilità del PUCG)

N10

1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga a quanto pr

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Art. 64 - (Disposizioni transitorie per la Città metropolitana di Roma)

1. Fino alla costituzione della Città metropolitana di Roma, al comune di Roma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo

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Art. 65 - (Termini per l'adozione del PUCG)

1. In attesa dell’approvazione del Testo Unico in materia urbanistica ed edilizia i comuni possono adottare i PUCG di cui al titolo III, capo I in alternativa alla pianificazione urbanistica secondo la legislazione statale e regionale previgente. N62

2. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale e nei comuni dotati di programma di fabbricazione sono consentiti soltanto gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del d.p.r. 380/2001, all'interno del perimetr

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Art. 65-bis (Disposizioni transitorie per le zone agricole)

N1

1. Ai fini degli adempimenti comunali di cui all'art

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Art. 66 - (Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche)

1. Fino alla data di approvazione del PUCG, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti dagli accordi d

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Art. 66-bis - (Disposizioni transitorie per la formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale del Comune di Roma)

N22

1. In relazione alla particolare condizione di Roma quale Capitale della Repubblica, ribadita dall'articolo 114 della Costituzione, alla sua configurazione istituzionale di capoluogo di area metropolitana riconosciuta dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), tenuto conto dei principi costituzionali di adeguatezza e differenziazione, richiamati nell'articolo 16 dello Statuto regionale, nonché delle oggettive peculiarità connesse alla dimensione territoriale, demografica e sociale della Capitale ed alla ricaduta sul suo assetto e sviluppo urban

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Art. 66-ter - (Istruttoria per l’approvazione dei piani regolatori generali e dei piani attuativi)

N78

1. In sede di istruttoria finalizzata all’approvazione dei piani regolatori generali e loro varianti nonché dei relativi piani attuativi, la Regione, qualora accerti irregolarità o car

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Art. 67 - (Disposizioni transitorie per il comitato)

1. Il comitato di cui all'articolo 16 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non proceda alle designazioni previste dall'articolo 16, comma 3, alle designazioni stesse provvede il Presidente del Consiglio

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CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 68 - (Compatibilità urbanistico-territoriale ed ambientale degli interventi ed opere di interesse regionale e provinciale)

1. Qualora per la realizzazione di interventi ed opere di interesse regionale o provinciale sia necessaria una variazione al PUGC vi

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Art. 69 - (Istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, de

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Art. 70 - (Criteri generali per l'adozione dei regolamenti edilizi)

1. La Giunta regionale adotta una deliberazione per la determinazione dei criteri generali per la formazione dei regolamenti edilizi e per consentirne il neces

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Art. 71 - (Regolamenti edilizi)

1. I comuni adottano i regolamenti edilizi di cui all'articolo 33 della l. 1150/1942 nel rispetto dei criteri gener

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Art. 72 - (Criteri per i PUCG per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale indica, con propria deliberazi

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Art. 73 - (Sportello urbanistico)

1. Al fine di accelerare l'acquisizione dei pareri relativi ai regimi vincolistici presenti sul territorio necessari, ai sensi della

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Art. 74 - (Poteri sostitutivi)

1. La Regione provvede all'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente, qualora gli enti pubblici territoria

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Art. 75 - (Collaborazione fra le strutture tecniche)

1. La Regione, le province, i comuni, la Città metropolitana di Roma e gli altri enti pubblici preposti alla pianificazione territo

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Art. 76 - (Convenzioni tra enti pubblici e privati)

1. Le convenzioni tra enti pubblici e privati previste dalla presente legge devono prevedere almeno:

a) l'impegno dei soggetti attuatori ad effettuare le trasformazioni nel rispetto delle vigenti normative ed in conformità d

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22922 11941540
Art. 77 - (Disposizione finale)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni procedimentali previste dalla normativa

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22922 11941541
Art. 78 - (Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

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Art. 79 - (Risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di territorio ed urbanistica)

1. Per il conferimento di eventuali risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di ter

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Art. 80 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'arti

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