N31 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, della L.R. 28/02/2023, n. 4, così recitava:

“Articolo 16 - (Normativa contabile)

1. Le Aziende sono tenute ad approvare:

a) il bilancio pluriennale, redatto in coerenza con il piano di cui all'articolo 14 e riferito ad un arco temporale coincidente con questo;

b) Il bilancio annuale di previsione;

c) l'assestamento e le variazioni;

d) il rendiconto annuale.

2. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica ed il rendiconto si compone del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale.

3. Gli atti di cui ai commi precedenti sono redatti in conformità agli schemi tipo approvati dalla Giunta regionale, che individua il regolamento tipo di contabilità a cui le Aziende devono uniformarsi, nonché le scritture contabili che le Aziende devono tenere. In tali scritture la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica è organizzata in un autonomo centro di costo.”

Dalla redazione