Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, della L.R. 28/02/2023, n. 4, così recitava:

“Articolo 18 - (Disavanzo di amministrazione)

1. Ai disavanzi di esercizio si fa fronte in via prioritaria attraverso interventi individuati dall'Amministratore unico in materia di organizzazione e di funzionamento intesi a garantire economie di gestione e, in via subordinata, attraverso l'alienazione di beni appartenenti al patrimonio disponibile.

2. In particolare l'Amministratore unico deve indicare nella relazione da allegare al conto consuntivo, le specifiche cause che hanno determinato i disavanzi indicando puntualmente i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

3. Qualora il ripiano non possa essere operato in un esercizio, l'Amministratore unico deve predisporre un piano di risanamento, pluriennale, di durata pari al bilancio pluriennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), finalizzato all'assorbimento del disavanzo da allegare al bilancio annuale.”

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