Articolo abrogato dall’art. 21, comma 1, della L.R. 28/02/2023, n. 4, così recitava:

“Articolo 17 - (Avanzo di amministrazione)

1. L'avanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del conto consuntivo, è destinato:

a) per una quota non inferiore al 10 per cento alla costituzione di un accantonamento;

b) per la restante quota al reinvestimento in iniziative finalizzate prioritariamente al soddisfacimento della domanda e al miglioramento delle condizioni abitative delle fasce sociali a minor reddito.”

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