Articolo abrogato dall’art. 9, comma 1, della L.R. 12/04/2011, n. 6, a far data dalla costituzione della società di cui all’art. 1 della stessa L.R. 6/2011, così recitava:

“Articolo 20 - (Funzioni dell'ARRED S.p.A.)

1. L'Agenzia Regionale per il Recupero Edilizio S.p.A., di seguito denominata ARRED S.p.A., svolge attività finalizzate a coadiuvare i soggetti operanti nei settori dell'edilizia e dei lavori pubblici in ambito regionale, nonché strumentali alle azioni di competenza regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 6/1983 e al successivo articolo 24. In particolare l'attività riguarda:

a) la promozione e la fornitura di prestazioni idonee a produrre le condizioni tecniche, finanziarie, gestionali, urbanistiche, giuridiche e amministrative che attengono prioritariamente al recupero edilizio ed urbano;

b) l'aggiornamento degli elementi conoscitivi del sistema abitativo ed edilizio ligure e dei fabbisogni ad esso connessi e la cooperazione alla predisposizione ed all'aggiornamento delle banche dati e degli osservatori riguardanti le opere pubbliche, coordinandosi con il Sistema Informativo Regionale;

c) la promozione del miglioramento della qualità delle attività del settore edilizio, delle opere pubbliche e di interesse pubblico;

d) l'effettuazione di attività di ricerca, sperimentazione, monitoraggio e promozione di studi preordinati alla verifica, all'aggiornamento ed alla divulgazione della normativa tecnica regionale;

e) lo svolgimento di azioni di analisi e di controllo delle prestazioni tecnologiche, tipologiche e per il benessere ambientale attinenti alla qualità degli edifici e del contesto urbano e territoriale;

f) la diffusione della conoscenza, dell'informazione e della qualificazione nell'ambito delle attività edilizie, urbane e territoriali.

2. Lo svolgimento per conto della Regione di attività di cui al comma 1 è affidato sulla base di apposite convenzioni anche di durata pluriennale. In tale caso trova applicazione quanto disposto dall'articolo 2 della L.R. 36/94 (provvedimenti urgenti per la gestione degli interventi regionali a favore dello sviluppo economico e dell'occupazione e interpretazione dell'art. 24 L.R. 45/93 in materia di consulenze).

3. L'Agenzia agisce, anche in collaborazione con Enti e soggetti operanti a livello europeo, nazionale e regionale, nel rispetto delle priorità stabilite dagli atti programmatori regionali.

4. L'Agenzia svolge la sua attività senza finalità di lucro pur nel rispetto dell'economia di gestione.”

Dalla redazione