Articolo abrogato dall'art. 29, comma 2, della L.R. 29/06/2004, n. 10, così recitava:

"Articolo 23 - (Conferenza consultiva)

1. È istituita, come organo consultivo di ciascuna Azienda, una Conferenza provinciale composta da non più di sette membri in rappresentanza dei Comuni, della Provincia, delle Comunità Montane.

2. La composizione ed il funzionamento della Conferenza sono stabiliti dallo Statuto delle Aziende.

3. La Conferenza è obbligatoriamente sentita preventivamente sugli atti di cui all'articolo 14, comma 3.

4. Le decisioni assunte in difformità dei pareri resi ai sensi del comma 3 debbono essere congruamente motivate."

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