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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Liguria 27/12/2019, n. 31
L. R. Liguria 27/12/2019, n. 31
L. R. Liguria 27/12/2019, n. 31
L. R. Liguria 27/12/2019, n. 31
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 06/02/2024, n. 1
- L.R. 28/12/2023, n. 20
- L.R. 15/07/2022, n. 7
- L.R. 03/08/2020, n. 28
- Sent. Corte Cost. 30/07/2020, n. 178
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Art. 1 - (Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))1. Al comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 12/1995 e successi |
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Art. 2 - (Modifica alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)))1. Al comma 7-bis dell’articolo 170 della l.r. 15/2015 |
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Art. 3 - (Modifiche alla legge regionale 1 aprile 2014, n. 8 (Disciplina della pesca nelle acque interne e norme per la tutela della relativa fauna ittica e dell’ecosistema acquatico))1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 8/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “Articolo 2-bis - (Associazioni di pesca sportiva riconosciute) 1. La Regione riconosce, su loro richiesta, le associazioni di pesca sportiva nazionali presenti sul territorio regionale con almeno cinquecento iscritti in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 10 e strutture operanti in ciascuna delle province liguri. 2. Le associazioni di cui al comma 1 hanno l� |
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Art. 4 - (Modifiche al regolamento regionale 29 giugno 1999, n. 1 (Regolamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale))1. Nella rubrica dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e nei castagneti ”, sono soppresse. 2. Al comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 1/1999 e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) prima delle parole: “Per i boschi cedui” sono le inserite le seguenti: “Fatto salvo quanto previsto al comma 7,”; b) le parole: “e per i castagneti” sono soppresse; c) alla lettera a) le parole: “15 m |
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Art. 5 - Art. 6 Omissis
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Art. 7 - (Supporto agli enti locali per gli appalti nel settore delle infrastrutture e della messa in sicurezza del territorio)1. Al fine di supportare gli enti locali del territorio regionale, di semplificare e accelerare le procedure e di conseguire economie di scala, la Regione, quale stazione unica appaltante, può concludere accordi quadro, ai sensi della disciplina europea e nazionale in materia, con uno o più operatori economici per l'aggiudicazione degli appalti nel settore delle infrastrutture e del |
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Art. 8 - (Modifica alla legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 (Legge sulla crescita))1. Dopo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. |
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Art. 9 - Art. 13 Omissis
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Art. 14 - (Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))1. Il Titolo della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: “Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)”. 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente: “2-bis. La Regione, al fine di definire le strategie e le azioni per il miglioramento dell’assetto delle infrastrutture, per lo sviluppo sostenibile della mobilità e per l’efficientamento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale, si dota del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT), disciplinato al Capo VI-bis. ”. 3. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) la parola: “piano ” è sostituita dalla seguente: “programma ”; b) dopo le parole: “regionale dei trasporti ” sono inserite le seguenti: “all’interno del PRIIMT di cui al Capo VI-bis ”; c) alla fine della lettera b), sono aggiunte le parole: “, nonché degli indirizzi per la programmazione del servizio di trasporto ferroviario regionale e locale di competenza della Regione Liguria, da emanarsi con deliberazione della Giunta regionale ”. 4. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “aggiudicatario del servizio” sono inserite le seguenti: “, individuato ai sensi del comma 1,”. 5. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ad evidenza pubblica” sono soppresse e dopo le parole: “di trasporto” sono inserite le seguenti: “previste dalla normativa comunitaria e statale”. 6. Dopo il CAPO VI della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: “CAPO VI-bis - (Disciplina del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (PRIIMT)) Art. 29-bis - (Oggetto, finalità e contenuti del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti) 1. Il Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, di seguito PRIIMT, costituisce lo strumento strategico di indirizzo e coordinamento per la politica regionale avente ad oggetto l’assetto delle infrastrutture, lo sviluppo sostenibile della mobilità e l’efficientamento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale. |
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Art. 15 - (Norma per la copertura finanziaria dell’articolo 14)1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 29-bis della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, come introdotto dall’articolo 14 della presente legge, quantificati in euro 10.000,00 per l’anno 2020, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 |
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Art. 16 - (Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo Unico in materia di commercio))1. Alla parte 1 - Condizioni urbanistico-territoriali per la localizzazione di Grandi Strutture di Vendita dell’allegato A della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al punto 1) Edifici esistenti già utilizzati per attività commerciali ed aree produttive in ambito urbano, dismesse o in via di rico |
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Art. 17 - Art. 19 Omissis
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Art. 20 - (Azioni per la promozione del riciclo dei rifiuti e del “plastic free”)1. La Regione Liguria, al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e di economia circolare di cui alle Direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 e di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente di cui alla Direttiva (UE) 2019/904 , promuove e sostiene iniziative ‘plastic free’ dirette a favorire la riduzione della produzione e dell’utilizzo della plastica e il riciclo dei rifiuti, nonché a prevenire l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente, attraverso campagne informative volte a sensibilizzare i cittadini e gli altri soggetti interessati, con l’obiettivo di favorire comportamenti consapevoli e virtuosi che tutelino l’ambiente. 2. Al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti per lo sviluppo dell’economia circolare, la Gi |
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Art. 21 - Omissis
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Art. 22 - (Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno 2019))1. All’articolo 19 della l.r. 29/2018 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: “e dei comuni gestori delle aree protette della Liguria� |
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Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - (Interventi infrastrutturali stradali finanziati sul Fondo strategico regionale)1. I soggetti attuatori beneficiari di investimenti per interventi di viabilità sulle strade provinciali e comunali finanziati con risorse del Fondo strategico regionale ai s |
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Art. 25 - Omissis
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Art. 26 - (Modifica alla legge regionale 12 novembre 2015, n. 18 (Disposizioni di modifica a norme di carattere finanziario))1. Al comma 4-ter dell’articolo 6 della l.r. 18/2015 e succ |
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Art. 27 - (Erogazione fondi rinnovo materiale rotabile)1. In via sperimentale per gli anni 2020 e 2021, a seguito della presentazione al Ministero competente della rendicontazione necessaria per l’erogazione dei fondi, nelle more del riversamento degli importi da parte del medesimo Ministero, la Regione è autorizzata ad erogare ai beneficiari un importo fino ad un massimo del 50 per cento delle somme certificate e rendicontate sui fondi asseg |
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Art. 28 - Art. 29 Omissis
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Art. 30 - (Modifica alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 8 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)))1. Dopo il comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 8/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente: |
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Art. 31 - (Costituzione di società in house nell’ambito delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale)1. Le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Tes |
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Art. 32 - (Modifica alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell’edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all’edilizia residenziale e ai lavori pubblici))1. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 9/1998 e succ |
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Art. 33 - Art. 35 Omissis
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Art. 36 - (Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))1. L’articolo 7, della l.r. 33/2006 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente: “Articolo 7 - (Istituzioni culturali di interesse regionale) 1. La Giunta regionale, con periodicità triennale, approva un bando per il sostegno annuale alle istituzioni culturali aventi sede in Liguria, senza scopo di lucro, che svolgono attività culturali con continuità sul territorio regionale. 2. Ai fini della partecipazione al bando, l |
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Art. 37 - (Modifica alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche)) |
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Art. 38 - Art. 40 Omissis
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Art. 41 - (Misure di salvaguardia per l’edilizia residenziale pubblica)1. Al fine di dare sostegno alle politiche sociali di riduzione del disagio abitativo, la Regione interviene per ridurre l’eventuale impatto finanzia |
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Art. 42 - (Norma di invarianza finanziaria)1. Dall’attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, commi da 3 a 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, |
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Art. 43 - (Dichiarazione d’urgenza)1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.
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