LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 153, della legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministro dell’istruzione che provvede alla ripartizione delle risorse sia adottato sentita la Conferenza unificata;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 180 e 181, della legge 13 luglio 2015 n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120, Cost., dalla Regione Veneto, con il rico