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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.R. 05/06/2001, n. 328
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- L. 13/07/2015, n. 107
- D.L. 24/06/2004, n. 158 (L. 27/07/2004, n. 188)
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Premessa
Il Presidente della Repubblica
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 18, de |
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Titolo I - NORME GENERALI |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requi |
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Art. 2. - Istituzione di sezioni negli albi professionali1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo. |
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Art. 3. - Istituzione di settori negli albi professionali1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali. 2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo |
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Art. 4. - Norme organizzative generali1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora |
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Art. 5. - Esami di Stato1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio. |
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Art. 6. - Tirocinio1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità st |
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Art. 7. - Valore delle classi di laurea1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno iden |
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Art. 8. - Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai d |
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Titolo II - DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI |
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Capo I - Attività professionali |
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Art. 9. - Attività professionali1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto |
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Capo II - Professione di dottore agronomo e dottore forestale |
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Art. 10. - Sezioni e titoli professionali1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale. |
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Art. 11. - Attività professionali1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2, 3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni, già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività: a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali; b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio; |
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Art. 12. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe 3/S - Architettura del paesaggio; |
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Art. 13. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale: 1) classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale; 2) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali; b) per l'iscrizione al settore zoonomo: 1) classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali; c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario: |
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Art. 14. - Norme finali e transitorie1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori |
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Capo III - Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore |
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Art. 15. - Sezioni e titoli professionali1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: «Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori», sono istituite la sezione A e la sezione B. 2. La sezione A è ripartita nei seguenti settori: a) architettura; b) pianificazione territoriale; |
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Art. 16. - Attività professionali1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «architettura», ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali. 2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore «pianificazione territoriale»: a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; |
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Art. 17. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) per l'iscrizione nel settore «architettura»: 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE; b) per l'iscrizione nel settore «pianificazione territoriale»: 1) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; 2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; |
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Art. 18. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) per il settore «architettura»: 1) classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; 2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambien |
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Art. 19. - Norme finali e transitorie1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore «architettura». 2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presen |
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Capo IV - Professione di assistente socialeOmissis
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Capo V - Professione di attuarioOmissis
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Capo VI - Professione di biologoOmissis
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Capo VII - Professione di chimicoOmissis
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Capo VIII - Professione di geologoOmissis
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Art. 40. - Sezioni e titoli professionali1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B. |
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Art. 41. - Attività professionali1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività, anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali: a) il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo «Geographic Information System» (GIS); b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico |
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Art. 42. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) classe |
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Art. 43. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella classe 16 - Scienze della terra. |
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Art. 44. - Norme finali e transitorie1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi. |
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Capo IX - Professione di ingegnere |
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Art. 45. - Sezioni e titoli professionali1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori: a) civile e ambientale; b) industriale; |
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Art. 46. - Attività professionali1. Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1: a) per il settore «ingegneria civile e ambientale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio; b) per il settore «ingegneria industriale»: la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di siste |
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Art. 47. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: a) per il settore civile e ambientale: 1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile; N3 2) classe 28/S - Ingegneria civile; 3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio; b) per il settore indu |
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Art. 48. - Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato. 2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi: a) per il settore civile e ambientale: 1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile; |
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Art. 49. - Norme finali e transitorie1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settor |
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Capo X - Omissis
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Capo XI |
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Art. 55. - Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato. 2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti: a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40; b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8; c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40; d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti). 3. Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere. N2 4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.
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