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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 16/04/1994, n. 297
D. Leg.vo 16/04/1994, n. 297
D. Leg.vo 16/04/1994, n. 297
D. Leg.vo 16/04/1994, n. 297
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- L. 11/01/1996, n. 23
- Avviso di rettifica in G.U. 21/11/1994, n. 272
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Parte I - NORME GENERALI |
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Titolo I - Titolo III - Omissis |
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Titolo IV - EDILIZIA E ATTREZZATURE SCOLASTICHE |
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Art. 83. - Competenze delle regioni a statuto ordinario in materia di edilizia scolastica1. Le funzioni amministrative in materia di lavori pubblici concernenti le opere di edilizia scolastica sono esercitate, per il risp |
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Art. 84. - Competenze delle regioni a statuto speciale in materia di edilizia scolastica1. A norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14.5.1985, n. 246 nel territorio della regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica sono esercit |
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Art. 85. - Competenze dei comuni e delle province in materia di edilizia scolastica1. Il comune esercita in materia di edilizia scolastica i compiti attribuiti dalla legislazione statale e regionale che sono connessi al |
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Art. 86. - Principi fondamentali per l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica1. Le regioni, comprese quelle a statuto speciale, emanano norme legislative per l'affidamento e l'esecuzione delle opere di edilizia scolastica, nei limiti dei principi fondamentali che seguono e di qu |
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Art. 87. - Patrimonio indisponibile1. Le opere realizzate ai sensi dell'art. 86 appartengono al patrimonio indisponibile degli enti competenti con destinazione ad uso |
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Art. 88. - Aree per l'edilizia scolastica1. Per l'individuazione di aree da destinare all'edilizia scolastica, non conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, si a |
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Art. 89. - Edifici scolastici, palestre ed impianti sportivi1. I nuovi edifici scolastici, comprensivi di palestre e di impianti sportivi, devono essere distribuiti sul territorio e progettati in modo da realizzare un sistema a dimensioni e localizzazioni ottimali il quale: a) configuri ogni edificio scolastico come struttura inserita in un contesto urbanistico e sociale che garantisca a tutti gli alunni di formarsi nelle migliori condizioni ambientali ed educativi e, compatibilmente con la preminente attività didattica della scuola, consenta la fruibilità dei servizi scolastici, educativi, culturali e sportivi da parte della comunità, secondo il concetto dell'educazione permanente e consenta anche la p |
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Art. 90. - Centro studi per l’edilizia scolastica |
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Art. 91. - Edilizia sperimentale |
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Art. 92. - Opere di edilizia scolastica sperimentale |
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Art. 93. - Rilevazione nazionale sull’edilizia scolastica |
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Art. 94. - Piano di utilizzazione degli edifici scolastici e uso delle attrezzature1. N5 |
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Art. 95. - Uso delle sedi e delle attrezzature scolastiche nei rapporti tra scuola e regioni1. Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzio |
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Art. 96. - Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche1. Per lo svolgimento delle attività rientranti nelle loro attribuzioni, è consentito alle regioni ed agli enti locali territoriali l'uso dei locali e delle attrezzature delle scuole e degli istituti scolastici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, secondo i criteri generali deliberati dai consigli scolastici provinciali ai sensi della lettera f) dell'art. 22. |
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Art. 97. - Finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento scolastico1. Per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica e delle spese per l'arredamento concernenti scuole statali di ogni ordine |
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Art. 98 - Omissis |
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Parte Il - Ordinamento scolastico |
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Titolo I - LA SCUOLA MATERNA STATALE |
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Capo I - FINALITÀ E ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA |
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Art. 99 - Art. 106 - Omissis
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Art. 107. - Oneri relativi alla manutenzione e gestione delle scuole materne statali, alle loro attrezzature ed edilizia1. La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. É ugualmente a caric |
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Art. 108 - Omissis
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Titolo II - Omissis
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Capo I - Capo V - Omissis
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Capo VI - MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI |
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Art. 159. - Oneri a carico dei comuni1. Spetta ai comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie |
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Art. 160. - Contributi dello Stato1. Lo Stato contribuisce, ai sensi e con i criteri di cui agli artt. 7 e 8 della legge 16.9.1960, n. 1014 e successive modificazioni |
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Titolo IV - LA SCUOLA MEDIA
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Capo I - Capo V - Omissis
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Capo VI - GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI |
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Art. 190. - Oneri a carico dei comuni e contributi dello Stato1. I comuni sono tenuti a fornire, oltre ai locali idonei, l'arredamento, l'acqua, il telefono, l'illuminazione, il riscaldamento, l |
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Titolo V - Omissis
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Titolo VI - ISTRUZIONE ARTISTICA
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Capo I - Capo VI - Omissis
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Capo VII - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA |
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Art. 261 - Omissis
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Art. 262. - Locali e arredamento1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e |
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Art. 263. - Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli del |
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Capo VIII - Omissis
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Titolo VII - Titolo IX - Omissis |
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Parte III - Personale |
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Titolo I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO |
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Capo I - Capo III - Omissis |
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Capo IV - DISCIPLINA |
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Sezione I - Omissis |
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Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure |
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Art. 502 - Art. 507 - Omissis |
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Art. 508. - Incompatibilità1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. 2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza. 3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. 4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agl |
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Capo V - Capo VI - Omissis
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Titolo II - Titolo V - Omissis
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Parte IV - Parte V - Omissis
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