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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 19/07/1990, n. 23
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- L.P. 09/09/1996, n. 8
- L.P. 03/02/1995, n. 1
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Capo I - Dei contratti |
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Art. 1 - Oggetto1. Le norme del presente capo dettano disposizioni organizzative per l'attività contrattuale della Provincia autonoma di Trento. Ai |
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Art. 2 - Ambito di applicazione |
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Art. 2-bis - Disciplina dell'attività contrattuale dei comuni |
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Art. 3 - Competenze |
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Art. 4 - Capitolati d'oneri1. N89 |
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Art. 6 - Pagamenti e anticipazioni1. Il contratto può prevedere che il pagamento abbia luogo in unica soluzione ad avvenuta esecuzione della prestazione ovvero ratealmente in ragione delle parti delle prestazio |
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Art. 7 - Revisione prezzi1. I prezzi contrattuali sono fissi e invariabili, salvo che per i beni e servizi i cui prezzi siano determinati per legge o per att |
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Art. 8 - Cauzione e penale |
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Art. 9 - Spese contrattuali1. Ove non diversamente disposto da specifiche disposizioni normative, gli oneri fiscali e le spese contrattuali sono a carico del contraente privato, ad eccezione delle tran |
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Art. 10 - Diritti di segreteria1. Per l'esercizio delle attività amministrative e contrattuali della sola Provincia non sono dovuti i diritti di segreteria, di co |
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Art. 11 - Clausola compromissoria |
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Art. 12 - Istruttoria preliminare e proposta di contratto |
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Art. 13 - Provvedimento a contrarre1. Il provvedimento a contrarre contiene i motivi circa l'opportunità di far luogo |
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Art. 14 - Efficacia del contratto1. Il vincolo contrattuale e gli altri effetti del contratto si producono in capo alla Provincia all'atto della stipulazione definit |
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Art. 15 - Stipulazione1. Salvo che nel provvedimento a contrarre sia disposto che l'aggiudicazione tiene luogo a tutti gli effetti della stipulazion |
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Art. 16 - Ufficiale rogante1. Il dirigente del servizio competente in materia contrattuale esercita |
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Art. 17 - Forme di contrattazione |
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Art. 18 - Licitazione privata1. Con la licitazione privata si fa luogo ad una gara fra più ditte all'uopo invitate, scelte fra quelle in possesso dei requisiti tecnico-economici e di affidabilità previsti nel bando di gara, che presentino richiesta di invito. 2. Della licitazione privata deve essere dato preventivo avviso da pubblicarsi anche per estratto su almeno un quotidiano locale e sul sito internet individuato dalla Provincia, nonché con le eventuali ulteriori modalità da determinarsi nel provvedimento a contrarre. 3. Il bando di gara deve indicare: a) l'ente proponente, gli estremi del provvedimento a contrarre, l'oggetto del contratto, il valore della prestazione ovvero l'importo base, nonché il termine per l'adempimento della prestazione stessa; |
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Art. 19 - Asta pubblica1. Nel caso di asta pubblica si fa luogo ad una gara fra tutte le persone o ditte in possesso dei requisiti prescritti, le quali pre |
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Art. 20 - Appalto concorso1. Si fa luogo ad appalto concorso allorquando per ragioni indicate nel provvedimento a contrarre, appaia opportuno avvalersi della collaborazione e dell'apporto di particolari competenze tecnico-scientifiche da parte dell'offerente per l'elaborazione del progetto o della proposta di vendita in vista della determinazio |
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Art. 21 - Trattativa privata1. Con la trattativa privata si fa luogo alla conclusione del contratto direttamente con la persona o la ditta ritenuti idonei previo confronto concorrenziale, salvo quanto previsto da quest'articolo. 2. Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi: a) quando la gara sia andata deserta ovvero non si sia comunque fatto luogo ad aggiudicazione, purché restino sostanzialmente ferme le condizioni di cui alla proposta iniziale; b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto; N99 b-bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragi |
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Art. 22 |
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Art. 23 - Esclusione dalla contrattazione |
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Art. 24 - Raggruppamenti temporanei di imprese1. Fermo restando quanto altrimenti stabilito da leggi speciali della Provincia, sono ammesse a presentare offerte in pubbliche gare ovvero a partecipare a trattative private anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 2. Nel caso di pubbliche gare o di trattative private con il metodo del confronto concorrenziale, le imprese raggruppate presentano offerta congiunta sottoscritta da ciascuna di esse e contenente la specifica indicazione dell |
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Art. 25 - Programmazione delle acquisizioni ricorrenti1. Per l'acquisizione di beni, forniture e servizi che costituiscono ordinariamente oggetto di acquisizioni ricorrenti e che presentano rilevante incidenza |
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Art. 26 - Estensione delle condizioni contrattuali1. La Pro |
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Art. 26 bis |
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Art. 27 - Autotutela contrattuale1. Fermo restando quant |
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Art. 28 - Cessione del contratto e subcontratto e cessione di crediti |
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Art. 29 - Atti di sottomissione e atti aggiuntivi1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, nonché dall'articolo 21, comma 2, lettera e), ove nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere |
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Art. 31 - Accertamento della regolare esecuzione della prestazione1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per le forni |
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Art. 32 - Spese in economia1. Le spese in economia riguardano le prestazioni nonché le acquisizioni di beni e servizi da effettuarsi, nei limiti di importo, nei casi e con le procedure previste da quest'articolo. 2. Possono essere effettuate in economia le seguenti specie di spese: a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti; b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti; c) acquisto, manut |
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Art. 33 - Stima dei beni immobili1. La proposta di contratto di cui all'articolo 13 relativa all'acquisto, alienazione, permuta o locazione di beni immobili deve ess |
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Art. 34 - Permuta di beni immobili |
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Art. 35 - Alienazione di beni immobili1. L'alienazione di beni immobili ha luogo mediante asta pubblica sulla base del valore di stima determinato ai sensi dell'articolo 33. 2. È consentito procedere a trattativa privata fermo restando il valore di stima |
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Art. 36 - Acquisto di beni immobili1. La Provincia realizza di norma gli immobili da destinare alla propria attività o da concedere in uso in attuazione di specifiche disposizioni di legge, mediante l'acquisizione delle aree e la costruzione di edifici secondo le disposizioni in materia di espropriazione, rispettivamente di opere pubbliche. Tali disposizioni si applicano pure in caso di ampliamenti, ristrutturazioni e riattamenti di immobili da destinare ai medesimi scopi. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e urgenza delle stesse. 2. Qualora la costruzione degli immobili o l'acquisizione delle aree non possa essere perseguita a termini del precedente comma 1, e ferma restando l'applicazione delle norme della presente legge, la Provincia può procedere anche all'acquisto, a trattativa privata, di immobili da destinare agli scopi di cui al comma 1. |
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Art. 36-bis - Interventi diretti sui beni immobili locati |
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Art. 36-ter - Disposizioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare pubblico1. Al fine di concorrere a iniziative d'interesse per la popolazione trentina, la Provincia può realizzare interventi previsti da intese istituzionali o da accordi di programma con lo Stato, con altri enti pubblici o con soggetti gestori di servizi pubblici o delle relative reti di infrastrutture, anche nel |
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Art. 36-ter 1 - Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture1. N49 2. N60 2-bis. N61 2-ter. N56 2-quater. N65 2-quinquies. Per fornire strumenti e metodologie volti a migliorare le competenze e la professionalizzazione nel settore dei contratti pubblici, anche in un'ottica di speditezza e semplificazione delle procedure, la Provincia promuove la formazione destinata agli operatori del settore dei contratti pubblici in collaborazione con Trentino school of management s.r.l., Consorzio dei comuni trentini e Università degli studi di Trento, quali soggetti istituzionalmente deputati ad erogare formazione a livello provinciale. N80 |
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Art. 36-quater - Valorizzazione del patrimonio1. Per le attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare si applicano le speciali disposizioni recate dalla vigente legislazione in materia di ordinamento |
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Art. 37 - Alienazione di beni mobili inservibili1. I beni mobili dichiarati fuori uso ai sensi dell'articolo 42, comma 4 |
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Art. 37-bis - Alienazione di brevetti |
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Art. 38 - Cessione gratuita di beni1. I beni immobili e i loro arredi, acquisiti al patrimonio della Provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della Provincia medesima, possono essere ceduti a titolo gratuito, in proprietà o in uso, ai comuni o loro forme associative, agli enti od organismi di cui all'articolo 2 nonché alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per motivi di pubblico interesse. "Se è effettuata nei confronti di soggetti appartenenti al sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'articolo 79 dello Statuto speciale, per la cessione gratuita è considerato sufficiente il motivo di pubblico interesse del soggetto beneficiario; quest'interesse può essere perseguito anche mediante la concessione del bene a terzi." N79 |
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Art. 38-bis - Disposizioni in materia di beni immobili trasferiti dallo Stato alla Provincia1. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili trasferiti o da trasferi |
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Art. 39 - Cessioni in godimento1. Salvo quanto disposto dall'articolo 38, i beni del patrimonio disponibile della Provincia possono essere ceduti in affitto o locazione previo esperimento di pubblica gara ai sensi dell'articolo 19, assumendo a base d'asta il canone determinato in relazione ai valori di mercato nelle forme di cui all'articolo 33, per quanto applicabile. 2. Resta ferma l'applicazione delle leggi statali in materia di locazione di immobili urbani. In tali casi, la cessione è preceduta dalla pubblicazione di un avviso contenente l'indicazione del ben |
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Art. 39-bis - Disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e di servizi1. Per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e di servizi e delle relative procedure, da parte della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, la Giunta provinciale: a) organizza centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinam |
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Art. 39-ter - Disposizioni in materia di procedure telematiche di acquisto |
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Capo I-bis - Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione |
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Art. 39-quater - Oggetto e ambito di applicazione1. Le disposizioni di questo capo disciplinano l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni alla Provincia autonoma di Trento ivi compresi quelli a società e a soggetti imprenditoriali sempreché le caratteristiche dell' |
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Art. 39-quinquies - Condizioni di ammissibilità1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali la Provincia si avvale prioritariamente de |
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Art. 39-sexies - Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza |
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Art. 39-septies - Soggetti affidatari |
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Art. 39-octies - Provvedimento di autorizzazione a contrarre1. Per l'affidamento degli incarichi ai soggetti previsti dall'articolo 39-septies, comma 1, l'amministrazione acquisisce: a) la documentazione comprovante l'esperienza maturata, anche attraverso la produzione di specifiche relazioni riferite all'incarico da affidare; b) la documentazione comprovante l'is |
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Art. 39-novies - Incompatibilità, divieto di cumulo e durata |
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Art. 39-decies - Corrispettivi e rimborsi1. Per gli incarichi di cui all'articolo 39-sexies, qualora sia possibile prendere a rife |
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Art. 39-undecies - Elenco degli incarichi1. È istituito l'elenco degli incarichi previsti da questo capo. Nell'elenco sono indicati l'oggetto e la durata dell'incarico, il soggetto incaricato e il suo curriculum vitae, i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto |
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Art. 39-duodecies - Incarichi di collaborazione1. Ove non sia possibil |
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Capo II - Dei beni |
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Art. 40 - Beni della Provincia1. I beni della Provincia si distinguono in beni demaniali e patrimoniali indisponibili e disponibili, secondo le norme contenute ne |
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Art. 41 - Competenze1. Agli adempimenti necessari per l'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali provvede il servizio al quale è affidata la materia del patrimonio |
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Art. 42 - Accertamento della natura giuridica dei beni e loro passaggio da una ad altra categoria1. L'assegnazione dei beni ad una delle cat |
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Art. 43 - Uso dei beni provinciali1. I beni del demanio provinciale e del patrimonio indisponibile sono destinati all'uso pubblico, secondo la disciplina prevista nelle leggi speciali che li riguardano e nell'interesse della collettività provinciale. 2. Il demanio provinciale, in relazione alla natura di ciascun bene, può essere destinato all'uso pubblico generale ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale. 3. I beni del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura, possono essere utilizzati ai fini pubblici generali ovvero destinati all'uso diretto da parte dell'amministrazione provinciale e di enti o organismi da essa dipendenti ovvero ad usi particolari in quanto compatibili con l'interesse generale. 3.1. Nell'ambito delle procedure |
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Art. 44 - Inventari1. I beni della Provincia sono descritti in apposit |
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Art. 45 - Inventario dei beni demaniali1. L'inventario dei beni demaniali consiste in uno stato descrittivo dei singol |
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Art. 46 - Inventario dei beni immobili patrimoniali1. L'inventario dei beni immobili patrimoniali consi |
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Art. 47 - Inventario dei beni mobili patrimoniali1. I beni mobili patrimoniali, esclusi quelli di facile e rapido consumo per i quali vale quanto disposto al comma 1 dell'articolo 44, sono indicati in apposito inventario. |
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Art. 48 - Consegnatari dei beni e relativi obblighi |
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Art. 49 - Alloggi di servizio1. Gli alloggi assegnati a personale dipendente la cui presenza sul luogo di lavoro è inderogabilmente richiesta per l'adempimento |
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Art. 50 - Vigilanza sui beni provinciali |
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Art. 51 - Ricognizione periodica dei beni1. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di patrimonio e demanio dispone ricognizioni periodiche dei beni p |
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Art. 52 - Rendicontazione patrimoniale1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Provincia nonché i valori di stima dei beni ceduti in permuta, le variazioni del |
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Art. 52-bis - Anagrafe dei fondi rustici di proprietà pubblica |
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Capo III - Norme finali |
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Art. 53 - Cessazioni di norme1. N91 1-bis. I rinvii contenut |
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Art. 54 - Regolamento di attuazione1. Con proprio regolamento, approvato sentita la competente commissione legislativa, la Provincia provvede ad emanare le norme per l |
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Art. 55 - Norme per il calcolo degli importi e per il loro aggiornamento |
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Art. 55-bis - Disposizioni particolari |
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Art. 56 - Disposizioni finanziarie1. Per i fini di cui all'articolo 36 è costituito, a partire dall'esercizio finanziario 1991, apposito fondo il cui ammontare verr� |
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Art. 57 - Art. 58 Omissis
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