Articolo modificato dall'art. 31, comma 1, della L.P. 30/12/2002, n. 15; dall'art. 15, comma 1, della L.P. 24/10/2006, n. 8; dall’art. 15, comma 2, della L.P. 12/09/2008, n. 16; dall’art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2 e, successivamente, abrogato dall’art. 14, comma 5, della L.P. 27/12/2021, n. 21.

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg. l’abrogazione è efficace a partire dalla data individuata dalla legge provinciale con cui è effettuato l’adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici al D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36.

L’abrogazione si applica, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D. Pres. P. 12/04/2023, n. 8-84/Leg., con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla suddetta data.

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