Articolo abrogato dalla L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

“Art. 12 (Istruttoria preliminare e proposta di contratto) — 1. Nel rispetto della vigente legislazione in materia di ordinamento dei servizi della Provincia, la Giunta provinciale con propria deliberazione definisce, in ragione della natura ed oggetto dei contratti, le competenze dei singoli servizi per quanto attiene allo svolgimento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie in materia contrattuale, ivi comprese quelle della tenuta degli elenchi dei fornitori.”

 

Il comma 2 dell’art. 72 della L.P. 09/03/2016, n. 2 dispone che il presente articolo continua ad applicarsi finché non trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 73 della L.P. 09/03/2016, n. 2.

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