Si ricorda che il Codice dei contratti pubblici (D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36), ha previsto l’obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi nei documenti iniziali di gara delle procedure di affidamento e ha fornito indicazioni sugli indicatori sintetici di prezzo e di costo, elaborati dall’Istat, che devono essere utilizzati.
Nel dettaglio, al comma 3, art. 60 del D. Leg.vo 36/2023, si prevede che “Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall’Istat: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell’industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie”.
INDICE
Istat DEI PREZZI AL CONSUMO PER FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI
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Che cosa è l’indice
Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI)
L’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (c.d. “FOI”) misura con c
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Tabella completa
Segue la tabella completa dell’indice con i dati storici dal 1947.
TABELLA 1
Indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI)
ANNO
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
MEDIA
base1961 = 100
1947
51,68
52,78
54,29
59,15
62,06
66,10
68,23
71,98
75,70
75,49
72,20
69,99
64,97
1948
68,76
68,03
69,85
70,11
69,21
68,66
65,34
68,05
69,72
68,70
69,16
69,82
68,78
1949
70,79
70,41
70,72
71,74
71,67
70,86
68,89
69,72
69,38
67,85
68,02
67,50
69,80
1950
67,24
67,41
66,49
67,48
67,59
68,49
68,50
69,71
71,10
70,24
70,96
71,13
68,86
1951
72,14
73,43
73,83
75,50
75,59
76,60
76,57
76,30
76,27
76,48
76,95
76,91
75,55
1952
76,67
77,52
77,75
78,12
78,42
78,94
79,13
79,17
79,74
79,89
79,99
79,69
78,75
1953
79,57
79,72
79,71
80,49
80,97
81,20
79,99
79,76
80,12
80,43
80,82
80,63
80,28
1954
80,74
81,08
80,84
81,35
82,39
83,07
83,37
83,29
83,17
83,03
83,41
83,53
82,44
1955
83,50
83,31
83,50
84,19
84,96
85,53
85,22
85,36
85,10
85,08
85,44
86,01
84,77
1956
86,61
87,77
88,81
89,35
89,82
89,45
89,25
89,29
89,53
89,04
89,14
89,62
88,97
1957
90,50
89,96
89,52
89,46
89,78
89,96
90,51
90,59
91,01
91,75
92,40
92,93
90,70
1958
93,87
93,48
93,61
95,09
96,08
96,73
96,49
96,05
95,74
94,82
94,48
94,01
95,04
1959
94,38
94,11
93,85
94,02
94,28
94,26
94,15
94,29
94,75
95,38
95,98
96,28
94,64
1960
97,05
96,66
96,31
96,48
96,89
97,27
97,53
97,37
97,29
97,32
97,77
98,03
97,16
1961
98,81
98,86
98,92
99,52
99,87
100,03
99,91
100,1
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Calcolo delle variazioni con e
senza utilizzo dei coefficienti di raccordo
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Indici con la medesima base di
riferimento
La variazione percentuale tra indici mensili (o anche tra indici medi annui) aventi la medesima base di riferimento è pari al rapporto tra l’indice attuale (IA)
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Indici con differente base di
riferimento
La variazione percentuale tra indici mensili (o anche tra indici medi annui) aventi differente base di riferimento è pari al rapporto tra l’indice attuale (IA) e l’indice iniziale (II), per i coefficienti di raccordo tra basi contigue (CR), per 100, meno 100; il risultato finale è arrotondato al primo decimale.
IA / II x CR x 100 - 100
Si riporta di seguito la tabella contenente i coefficienti di raccordo (il coefficiente di raccordo è pari all’indice medio del nuovo anno base espresso nella base precedente, diviso 100).
TABELLA 2
Coefficienti di raccordo indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI)
a base
dabase
1966
1970
1976
1980
1985
1989
1992
1995
2010
2015
1961
1
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Utilizzo dell’indice FOI
per la rivalutazione dei canoni di locazione
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Locazioni commerciali e
locazioni abitative non ad equo canone
Per i contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (ad esempio i negozi) - disciplinati dagli artt. 27-42 della L. 392/1978, vige ancora l’art. 32 della L. 392/1978, in base al quale:
- le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore;
- per i contratti stipulati ad una durata non inferiore a quella minima di 6+6 anni (si veda l’art. 32 della L. 392/1978, comma 2, come modificato dall’art. 41 del D.L. 207/2008, comma 16-duodecies), l’aggiornamento non può essere superiore al 75% della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- l’aggiornamento può riguardare anche le locazioni stagionali.
Per le locazioni abitative non ad equo canone, disciplinate quindi dalla L. 431/1998, l’eventuale previsione di un aggiornamento in base all’indice Istat è rimessa alla libera contrattazione delle parti, quando non sia oggetto degli accordi stipulati in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori, ai sensi dell’art. 2 della L. 431/1998, comma 3.
In tutti i casi trattati al presente paragrafo, l’aggiornamento - se spettante in base alle pattuizioni vigenti - andrà calcolato sulla base della variazione dell’indice Istat FOI intervenuta ogni anno nel mese corrispondente a quello di stipula del contratto (ad esempio in caso di contratto stipulato a gennaio 2020, la variazione andrà calcolata, nella misura pattuita, in base all’indice Istat del mese di gennaio 2021 a valere sui canoni 2021, gennaio 2022 a valere sui canoni 2022, e così via). Il tutto, ovviamente, salvo diverse pattuizioni tra le parti.
Usualmente i contratti prevedono comunque un aggiornamento in misura pari al 100% oppure al 75% dell’indice Istat.
Per quanto riguarda il caso in cui l’applicazione degli indici Istat dia luogo ad una variazione in negativo, essa si ritiene comunque applicabile, a meno che non venga espressamente esclusa nell’ambito del contratto N4.
Si ricorda che per gli immobili ad uso diverso da quello abitativo, l’originaria versione dell’art. 32 della L. 392/1978 prevedeva l’aggiornamento del canone con frequenza biennale; detta disposizione è stata poi modificata dal D.L. 07/02/1985, n. 12 (L. 05/04/1985, n. 118), che ha sancito anche per questi immobili il passaggio al regime di aggiornamento annuale a far data dal 08/04/1985. L’aggiornamento biennale permane quindi a tutt’oggi solamente per i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. 12/1985 che ancora proseguono di rinnovo in rinnovo.
Percentuali di aumento indice FOI tra ciascun mese ed il corrispondente mese dell’anno precedente
ANNO
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
1948
33,00
28,90
28,70
18,50
11,50
3,90
-4,20
-5,50
-7,90
-9,00
-4,20
-0,20
1949
3,00
3,50
1,20
2,30
3,60
3,20
5,40
2,50
-0,50
-1,20
-1,60
-3,30
1950
-5,00
-4,30
-6,00
-5,90
-5,70
-3,30
-0,60
0,00
2,50
3,50
4,30
5,40
1951
7,30
8,90
11,00
11,90
11,80
11,80
11,80
9,50
7,30
8,90
8,40
8,10
1952
6,30
5,60
5,30
3,50
3,70
3,10
3,30
3,80
4,50
4,50
4,00
3,60
1953
3,80
2,80
2,50
3,00
3,30
2,90
1,10
0,70
0,50
0,70
1,00
1,20
1954
1,50
1,70
1,40
1,10
1,80
2,30
4,20
4,40
3,80
3,20
3,20
3,60
1955
3,40
2,80
3,30
3,50
3,10
3,00
2,20
2,50
2,30
2,50
2,40
3,00
1956
3,70
5,40
6,40
6,10
5,70
4,60
4,70
4,60
5,20
4,70
4,30
4,20
1957
4,50
2,50
0,80
0,10
0,00
0,60
1,40
1,50
1,70
3,00
3,70
3,70
1958
3,70
3,90
4,60
6,30
7,00
7,50
6,60
6,00
5,20
3,30
2,30
1,20
1959
0,50
0,70
0,30
-1,10
-1,90
-2,60
-2,40
-1,80
-1,00
0,60
1,60
2,40
1960
2,80
2,70
2,60
2,60
2,80
3,20
3,60
3,30
2,70
2,00
1,90
1,80
1961
1,80
2,30
2,70
3,20
3,10
2,80
2,40
2,8
3,2
3,30
3,60
3,80
1962
3,90
4,00
4,50
5,20
4,80
5,20
5,70
5,30
5,50
5,70
5,30
5,90
1963
6,7
8,6
8,4
7,6
7,6
7,1
6,6
7,0
7,6
8,2
7,8
7,3
1964
6,6
4,9
4,9
4,8
5,2
6,2
6,9
6,9
6,3
5,9
6,3
6,1
1965
5,7
5,6
5,4
5,2
5,1
4,3
4,1
4,0
3,7
3,2
2,9
2,9
1966
2,7
2,5
2,3
2,4
2,3
2,0
1,8
1,6
1,4
1,7
1,9
1,8
1967
1,8
1,7
1,8
1,7
1,6
1,9
2,0
2,3
2,7
2,3
2,0
1,6
1968
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,3
1,0
0,9
0,7
0,9
1,0
1,4
1969
1,3
1,4
1,7
1,9
2,0
2,5
3,3
3,5
3,6
4,0
4,2
4,3
1970
4,6
5,4
5,3
5,2
5,4
5,2
4,7
4,7
5,2
5,2
5,4
5,3
1971
5,2
4,7
4,9
4,7
5,0
5,1
5,3
5,2
5,1
5,1
4,8
4,6
1972
4,8
5,0
4,8
4,8
4,9
5,2
5,2
5,6
5,9
6,8
7,3
7,4
1973
8,1
8,5
9,1
10,1
10,9
11,1
11,1
11,1
10,5
10,3
10,7
12,3
1974
12,4
13,2
15,5
15,6
15,6
17,1
19,3
21,2
24,6
25,7
26,2
25,3
1975
25,1
24,4
21,0
21,2
20,3
19,2
17,0
15,3
12,7
11,8
11,0
11,1
1976
10,9
11,5
13,7
15,5
16,7
16,0
16,1
16,4
17,4
19,9
21,4
21,8
1977
21,0
21,7
21,0
18,7
18,3
18,8
19,0
18,8
18,0
15,4
14,6
13,8
1978
14,5
13,1
12,5
12,6
12,3
12,2
12,2
11,9
12,2
12,3
11,6
11,9
1979
12,9
13,4
13,7
14,3
14,5
14,7
14,9
15,5
16,8
18,2
18,7
19,8
1980
21,4
21,7
21,3
21,2
20,7
20,7
21,6
21,6
21,2
20,5
21,5
21,1
1981
18,8
18,9
19,5
19,3
19,9
20,0
19,0
18,6
17,7
18,0
17,6
17,3
1982
17,3
16,7
16,1
15,5
15,2
15,2
15,9
17,2
17,2
17,2
16,7
16,3
1983
16,4
16,4
16,4
16,6
16,4
16,0
15,4
13,7
13,6
13,3
13,0
12,8
1984
12,5
12,2
12,0
11,6
11,2
11,2
10,5
10,4
9,8
9,1
8,6
8,8
1985
8,6
8,6
8,6
8,8
8,8
8,7
8,7
8,6
8,3
8,5
8,6
8,6
1986
8,0
7,6
7,2
6,6
6,4
6,3
5,9
5,9
5,8
5,1
4,7
4,3
1987
4,5
4,2
4,2
4,2
4,2
4,1
4,4
4,5
5,0
5,3
5,2
5,1
1988
5,0
4,9
4,9
5,0
4,9
4,9
4,9
5,0
4,8
4,7
5,3
5,5
1989
5,7
6,3
6,4
6,7
6,8
7,0
7,0
6,7
6,6
6,8
6,4
6,5
1990
6,4
6,2
6,1
5,8
5,7
5,6
5,7
6,3
6,3
6,2
6,5
6,4
1991
6,5
6,7
6,6
6,7
6,8
6,9
6,7
6,3
6,2
6,1
6,2
6,0
1992
6,1
5,4
5,6
5,6
5,7
5,5
5,5
5,3
5,2
5,0
4,9
4,8
1993
4,3
4,5
4,2
4,2
4,1
4,2
4,4
4,4
4,2
4,3
4,2
4,0
1994
4,2
4,2
4,2
4,1
4,1
3,7
3,6
3,7
3,9
3,8
3,7
4,1
1995
3,8
4,3
4,9
5,2
5,5
5,8
5,6
5,8
5,8
5,8
6,0
5,8
1996
5,5
5,0
4,5
4,5
4,3
3,9
3,6
3,4
3,4
3,0
2,6
2,6
1997
2,6
2,4
2,2
1,7
1,6
1,4
1,6
1,5
1,4
1,6
1,6
1,5
1998
1,6
1,8
1,7
1,8
1,7
1,8
1,8
1,9
1,8
1,7
1,5
1,5
1999
1,3
1,2
1,4
1,6
1,6
1,5
1,7
1,6
1,8
1,8
2,0
2,1
2000
2,1
2,4
2,5
2,2
2,3
2,7
2,7
2,7
2,6
2,6
2,7
2,7
2001
3,1
3,0
2,8
3,1
3,0
2,9
2,7
2,7
2,6
2,6
2,3
2,3
2002
2,3
2,3
2,4
2,4
2,3
2,3
2,3
2,5
2,6
2,6
2,7
2,7
2003
2,7
2,5
2,6
2,5
2,4
2,3
2,5
2,5
2,5
2,4
2,4
2,3
2004
2,0
2,2
1,9
2,0
2,1
2,2
2,1
2,1
1,8
1,7
1,7
1,7
2005
1,6
1,6
1,6
1,7
1,7
1,6
1,8
1,8
1,9
2,0
1,8
1,9
2006
2,2
2,1
2,1
2,0
2,2
2,1
2,1
2,1
2,0
1,7
1,7
1,7
2007
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,6
1,6
1,6
1,6
2,0
2,3
2,6
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
456499112001485
Locazioni abitative con equo
canone
L’art. 24 della L. 392/1978 (ora abrogato, ma ancora applicabile per i contratti che soggiacciono alla disciplina dell’equo canone) dispone che il canone - determinato come illustrato in precedenza - deve essere aggiornato applicando allo stesso il coefficiente pari al 75% della variazione assoluta dell’indice FOI intervenuta tra l’anno base e l’anno preso in considerazione, e non sommando i singoli aggiornamenti annuali al canone di base. L’aggiornamento del canone decorre dal mese successivo a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.
Per questa operazione occorre distinguere tra:
- gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata entro il 1975, per i quali va fatto riferimento alle percentuali di aumento rispetto alla base di giugno 1978=100, essendo quest’ultimo l’ultimo valore comunicato dall’Istat al 30/07/1978, data di entrata in vigore della L. 392/1978;
- gli immobili la cui costruzione sia stata ultimata dopo tale data, per i quali va fatto invece riferimento, ai sensi dell’art. 24 della L. 392/1978, alla variazione assoluta dell’indice Istat intervenuta tra il mese di dicembre dell’anno precedente quello in corso ed il mese di dicembre dell’anno in cui è stato ultimato l’immobile, poiché convenzionalmente tutti gli immobili sono considerati terminati al 31 dicembre, indipendentemente dal mese di ultimazione;
- per gli immobili ultimati tra il 01/01/1976 ed il 31/12/1978 la variazione da utilizzare è quella relativa al periodo dicembre 1978-dicembre dell’anno precedente a quello in corso, poiché la L. 392/1978 non prevede alcuna disposizione retroattiva.
Per la corretta determinazione dell’aggiornamento dell’equo canone occorre infine considerare che l’art. 1 della L. 25/07/1984, n. 377, ha stabilito che per gli immobili ad uso di abitazione per il 1984 non si applica l’aggiornamento del canone di locazione previsto dall’art. 24 della L. 392/1978.
Percentuali di aumento indice FOI rispetto alla base giugno 1978=100 ridotte al 75%, senza e con la soppressione dell’aggiornamento per il 1984
(*) Le due colonne con lo sfondo riportano i dati pubblicati annualmente sulla Gazzetta Ufficiale, e rappresentano rispettivamente: l’indice FOI calcolato con base giugno 1978=100; la variazione percentuale del suddetto indice, per l’aggiornamento del canone di locazione, con esclusione del 1984 (art. 1 della L. 25/07/1984, n. 377). Le altre colonne sono invece di elaborazione redazionale.
MESE/ANNO
INDICE
AUMENTO
75% AUMENTO
SENZA 1984
75% SENZA 1984
giugno1978
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
giugno1979
114,7
14,7
11,0
14,7
11,0
giugno1980
138,4
38,4
28,8
38,4
28,8
giugno1981
166,9
66,9
50,2
66,9
50,2
giugno1982
192,3
92,3
69,2
92,3
69,2
giugno1983
222,9
122,9
92,2
122,9
92,2
giugno1984
247,8
147,8
110,9
147,8
110,9
giugno1985
269,4
169,4
127,1
142,4
106,8
giugno1986
286,3
186,3
139,7
157,6
118,2
giugno1987
298,1
198,1
148,6
168,2
126,2
giugno1988
312,7
212,7
159,5
181,3
136,0
giugno1989
334,5
234,5
175,9
201,0
150,8
giugno1990
353,2
253,2
189,9
217,8
163,4
giugno1991
377,7
277,7
208,3
239,8
179,9
giugno1992
398,4
298,4
223,8
258,5
193,9
giugno1993
415,2
315,2
236,4
273,5
205,1
giugno1994
430,7
330,7
248,0
287,5
215,6
giugno1995
455,8
355,8
266,9
310,1
232,6
giugno1996
473,7
373,7
280,3
326,2
244,7
giugno1997
480,5
380,5
285,4
332,3
249,2
giugno1998
489,2
389,2
291,9
340,1
255,1
giugno1999
496,5
396,5
297,4
346,6
260,0
giugno2000
509,6
409,6
307,2
358,5
268,9
giugno2001
524,2
424,2
318,2
371,5
278,6
giugno2002
536,0
436,0
327,0
382,2
286,7
giugno2003
548,3
448,3
336,2
393,3
295,0
giugno2004
560,6
460,6
345,5
404,2
303,2
giugno2005
569,7
469,7
352,3
412,5
309,4
giugno2006
581,5
481,5
361,1
423,1
317,3
giugno2007
590,5
490,5
367,9
431,3
323,5
giugno2008
612,8
512,8
384,6
451,3
338,5
giugno2009
615,1
515,1
386,3
453,3
340,0
giugno 2010
623,3
523,3
392,5
460,7
345,5
giugno2011
637,1
537,1
402,8
473,1
354,8
giugno2012
657,0
557,0
417,8
491,1
368,3
giugno2013
665,1
565,1
423,8
498,4
373,8
giugno2014
667,0
567,0
425,3
500,0
375,0
giugno2015
666,3
566,3
424,7
499,5
374,6
giugno2016
664,4
564,4
423,3
497,8
373,4
giugno2017
671,7
571,7
428,8
504,4
378,3
giugno2018
679,7
579,7
434,8
511,5
383,6
giugno2019
683,1
583,1
437,3
514,6
386,0
giugno2020
681,1
581,1
435,8
512,8
384,6
giugno2021
680,4
580,4
435,3
521,0
390,8
giugno 2022
744,2
644,2
483,2
569,6
427,2
giugno 2023
788,8
688,8
516,6
609,8
457,4
giugno 2024
794,8
694,8
521,1
615,1
461,3
TABELLA 8
Percentuali di aumento indice FOI tra i mesi di dicembre di ciascun anno, ridotte al 75% e con soppressione aggiornamento 1984, da applicare all’equo canone di base per le abitazioni ultimate dopo il 31/12/1975
(*) La prima riga rappresenta l’anno di costruzione, la prima colonna l’anno al quale si desidera effettuare la rivalutazione; la tabella tiene conto del mancato aggiornamento del canone previsto per il 1984; poiché gli immobili ultimati nel 1976 e 1977 si considerano ultimati nel 1978, i relativi valori non sono da considerare.
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1976
0,000
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456499112001486
Utilizzo dell’indice FOI
per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto (TFR)
Ai sensi dell’art. 2120 del Codice civile, comma 4, il trattamento di fine rapporto “con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di untasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente”.
Il successivo comma 5 prevede altresì, che “ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno,l’incremento dell’indice Istat è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavororispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero”.
In pratica, il calcolo si effettua ricavando il 75% dell’incremento dell’indice Istat FOI del mese di riferimento rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente, e sommando a questo valore un coefficiente pari a 0,125 per ciascun mese (1,50 / 12).
Nel caso in cui non vi sia incremento nell’indice Istat, o addirittura vi sia un decremento, la relativa componente verrà considerata pari a zero, e si farà quindi riferimento solo alla parte fissa.
A maggiore chiarezza si fornisce un esempio di calcolo.
1
Importo TFR accantonato al dicembre dell’anno precedente
10.000 Euro
2
Mese di cessazione del rapporto di lavoro
Maggio
3
Indice FOI mese di cessazione (maggio 2021)
103,6
4
Indice FOI mese dicembre dell’anno precedente (dicembre 2020)
Coefficiente di rivalutazione TFR(riga 6 + riga 7)
1,578079%
9
Importo TFR rivalutato(riga 1 x riga 8)
10.157,81 Euro
Per i rapporti in corso alla fine dell’anno, il TFR accantonato al dicembre dell’anno precedente andrà rivalutato, sulla base dei criteri suindicati, al mese di dicembre dell’anno successivo, e così via per tutti gli anni durante i quali il rapporto di lavoro è regolarmente in corso.
Segue la tabella completa (la colonna evidenziata in grigio rappresenta il valore da tenere in considerazione ai fini della rivalutazione).
TABELLA 9
Percentuali per la rivalutazione del TFR in base all’indice FOI
MESE
ANNO
TRA IL
E IL
FOI
INCR.
75% INCR.
FISSO
RIVAL.
MONT.
dicembre
1982
mag-1982
dic-1982
148,2
10,022272
7,5167038
0,875
8,3917038
1,0839170
dicembre
1983
dic-1982
dic-1983
167,1
12,753036
9,5647773
1,5
11,0647773
1,1106478
dicembre
1984
dic-1983
dic-1984
181,8
8,797127
6,5978456
1,5
8,0978456
1,0809785
dicembre
1985
dic-1984
dic-1985
197,4
8,580858
6,4356436
1,5
7,9356436
1,0793564
dicembre
1986
dic-1985
dic-1986
108,0
4,347826
3,2608693
1,5
4,7608693
1,0476087
dicembre
1987
dic-1986
dic-1987
113,5
5,092593
3,8194444
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456499112001487
Utilizzo dell’indice FOI
per la rivalutazione monetaria di somme in generale
L’indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati va utilizzato per la rivalutazione monetaria da un periodo all’altro delle somme in denaro, come ad esempio gli assegni dovuti al coniuge separato, o qualsiasi altra somma.
Segue la tabella da utilizzare per confrontare le variazioni temporali del valore della moneta in Italia a partire dal 1861 fino al 2021, elaborata dall’Istat.
Per tradurre somme di denaro di un certo anno in valuta del 2021 occorre moltiplicare la somma per il coefficiente di rivalutazione riportato in tabella in corrispondenza dell’anno iniziale.
Qualora la somma da tradurre sia espressa in Lire, dopo averla moltiplicata per il coefficiente di rivalutazione si effettua la conversione in Euro dividendo per 1936,27.
Si precisa che i coefficienti di trasformazione dei valori monetari riportati (ricavati a partire dagli indici FOI medi annui) sono calcolati e diffusi per sole finalità di analisi storica, e pertanto non costituiscono valori ufficiali da utilizzare per le rivalutazioni monetarie a fini legali (aggiornamento canoni d’affitto, assegni familiari, trattamento di fine rapporto, ecc.), per i quali sarà necessario determinare il coefficiente di rivalutazione a partire dagli indici FOI mensili.
TABELLA 10
Coefficienti per la rivalutazione monetaria di somme al 2023
1861
11.081,111
1862
11.013,953
1863
11.343,959
1864
11.664,327
1865
11.862,286
1866
11.739,678
1867
11.458,400
1868
11.013,953
1869
10.947,603
1870
10.791,581
1871
10.468,331
1872
9.262,499
1873
8.737,030
1874
8.531,935
1875
9.963,280
1876
9.416,074
1877
9.050,309
1878
9.396,598
1879
9.514,671
1880
9.178,294
1881
9.812,647
1882
10.051,450
1883
10.384,584
1884
10.590,339
1885
10.360,902
1886
10.372,729
1887
10.396,465
1888
10.267,244
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456499112001488
Tariffa urbanistica ingegneri e
architetti
Fino al mese di gennaio del 2012 - data in cui sono state abrogate le tariffe professionali ad opera dell’
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456499112001489
INDICI
Istat DEI COSTI DI COSTRUZIONE DI MANUFATTI EDILIZI
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456499112001490
Che cosa sono gli indici Istat
dei costi di costruzione di manufatti edilizi
Gli indici Istat dei costi di costruzione di manufatti edilizi misurano con cadenza mensile la variazione nel tempo dei costi dell’edilizia residenziale e del genio civile, riferiti ad una specifica tipologia di fabbricato residenziale e di tronco stradale e, in particolare, dei costi diretti attribuibili alla realizzazione dell’opera.
Attualmente l’Istat pubblica con cadenza mensile i seguenti indici:
1)Indice del costo di costruzione di un fabbricato resi
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456499112001491
Campo di osservazione
Poiché, come detto, le stime riguardano solo costi i diretti attribuibili alla realizzazione dell’opera, non sono inclusi:
- i costi del suolo;
- i costi di progettazione e di direzione dei lavori;
Utilizzo degli indici nel
procedimento di stima del costo di un’opera
L’utilizzo di questi indici avviene prevalentemente nell’ambito del metodo mono-parametrico di stima, con il quale la stima del costo di costruzione di un’opera di ingegne
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456499112001494
Ultimi aggiornamenti
Per dettagli sugli ultimi aggiornamenti e per il tool di calcolo online vedi
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456499112001495
Tabelle complete
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456499112001496
Dati attualmente rilevati
Seguono le tabelle complete degli indici con i dati storici (in giallo valori provvisori).
Per il calcolo con i coefficienti di raccordo si faccia riferimento ai coefficienti di raccordo riportati in riferimento a ciascun indice ed alle modalità già specificate a proposito dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI).
Su richiesta degli Abbonati, relativamente a ciascun indice, sono inviate le tabelle con le serie storiche relative ai quattro gruppi di costo: manodopera, materiali, trasporti e noli.
NB: i dati Istat dei costi di costruzione sono al momento fermi per revisione struttura degli indici
TABELLA 11
Indice Istat del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
ANNO
GEN
FEB
MAR
APR
MAG
GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
MEDIA
base1966 = 100
1969
109,9
110,5
110,9
112,7
115,0
117,0
118,5
119,6
119,9
120,5
121,4
122,5
116,5
1970
132,3
133,5
134,1
134,3
134,5
134,5
134,4
135,6
135,5
135,9
136,1
135,9
134,7
base1970 = 100
1971
104,6
105,0
105,0
105,0
105,3
105,3
105,3
105,0
105,2
105,5
106,2
106,4
105,3
1972
108,4
109,2
109,2
109,3
109,5
109,6
110,1
111,2
111,5
112,2
113,8
114,2
110,7
1973
124,1
126,6
127,3
129,2
131,6
133,8
137,1
139,9
140,3
141,0
143,7
145,7
135,0
1974
151,6
155,6
157,5
160,5
166,7
171,5
177,5
182,9
183,4
185,2
191,7
191,4
173,0
1975
191,0
201,8
202,6
202,5
204,5
203,6
204,5
206,6
206,5
207,3
209,0
209,2
204,1
1976
212,0
217,2
220,2
234,7
241,6
243,0
249,7
257,8
258,6
260,2
265,9
266,7
244,0
base1976 = 100
1977
109,5
113,5
114,5
116,2
119,4
119,9
120,0
122,5
123,3
123,6
125,3
125,5
119,4
1978
126,9
128,4
128,9
129,6
133,3
134,1
134,4
139,6
140,6
141,8
144,2
144,8
135,6
1979
145,6
149,6
150,3
152,3
156,6
157,8
159,7
168,6
170,4
172,6
178,1
180,0
161,8
1980
182,6
189,0
190,8
192,7
198,8
201,8
202,7
207,0
209,2
211,4
217,6
223,0
202,2
base1980 = 100
1981
112,5
115,1
116,3
117,8
121,5
122,7
123,3
125,5
126,5
127,9
132,5
133,2
122,9
1982
134,9
137,5
138,4
138,8
142,2
142,6
144,1
148,0
149,0
150,0
152,8
153,9
144,4
1983
155,2
158,1
158,8
159,4
161,4
161,6
166,1
167,7
168,5
169,1
171,4
171,9
164,1
1984
173,5
175,5
175,9
176,4
177,9
178,5
179,0
180,3
180,6
181,3
182,9
183,3
178,8
1985
187,7
189,2
190,7
191,1
193,1
194,0
194,5
196,3
196,9
197,5
198,3
198,6
194,0
1986
198,8
198,8
199,1
199,6
201,2
200,9
201,0
201,3
202,2
203,1
204,9
205,0
201,3
1987
205,3
206,1
206,4
206,7
208,4
208,8
208,9
209,3
209,5
215,1
217,3
217,8
210,0
1988
218,1
218,8
219,3
220,0
222,4
223,2
223,8
224
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456499112001497
Altri dati storici di serie non
più rilevate
Sono disponibili i seguenti dati:
A) Indici trimestrali del costo di costruzione di un tronco stradale con e senza tratto in
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TASSI
DI INTERESSE PER LA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI
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456499112001499
Interessi legali e interessi di
mora: significato, utilizzo e differenze
Gli interessi “legali”, così chiamati perché stabiliti per legge, sono le somme aggiuntive dovute dal debitore in caso di ritardato adempimento ad obbligazioni di natura pecuniaria, nell’ambito di rapporti contrattuali di qualsiasi tipo.
Gli interessi legali hanno carattere corrispettivo (fungono da corrispettivo per la fruizione del denaro altrui), si applicano anche se non espressamente pattuito, e decorrono dunque per il solo fatto di disporre del denaro altrui in ragione dell’inadempimento al pagamento previsto, senza che il creditore debba dimostrare di aver sofferto alcun danno (
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456499112001500
Misura degli interessi legali e
degli interessi di mora
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456499112001501
Tasso degli interessi legali:
determinazione, misura e utilizzo
Ai sensi dell’art. 1284 del Codice civile, comma 1, la misura del saggio degli interessi legali, inizialmente fissata al 5% in ragione d’anno, può essere modificata dal Ministro del tesoro (ora Ministro dell’economia e finanze), con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.
L’ultimo decreto di variazione è il D. Min. Economia e Fin. 13/12/2022 - pubblicato sulla G.U. 15/12/2022, n. 292 - con il quale il Ministero dell’economia e finanze ha aggiornato il saggio dell’interesse legale al valore del 5%. Il nuovo valore entra in vigore a partire dal 01/01/2023, sostituendo il precedente 1,25% approvato con D. Min. Economia e Fin. 13/12/2021 ed in vigore dal 01/01/2022.
Decorrenza degli interessi legali
Gli interessi legali decorrono dal giorno in cui è stato convenuto il pagamento oppure dal giorno della “messa in mora” (data della intimazione del pagamento o della richiesta di adempimento) fino al giorno dell’effettivo pagamento, ed inoltre che, stante il disposto dell’art. 1284 del Codice civile, comma 3, gli interessi superiori alla misura legale (cosiddetti “interessi di mora”) devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Il D.L. 12/09/2014, n. 132, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12/09/2014 ed in vigore dal giorno successivo - poi convertito in legge dalla L. 10/11/2014, n. 162 - ha aggiunto i nuovi commi quarto e quinto all’art. 1284 del Codice civile, in forza dei quali, se le parti non ne hanno determinato la misura dell’interesse di mora, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (su cui si veda più avanti). La disposizione si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.
In altri termini, se la pretesa risarcitoria viene perseguita nell’ambito di un procedimento - sia esso in sede civile, amministrativa o penale, ed anche un procedimento arbitrale ai sensi del Codice di procedura civile - ai fini del calcolo dell’interesse di mora, la misura del saggio di interesse legale si intende sostituita da quella prevista dal D. Leg.vo 231/2002 (come modificato dal D. Leg.vo 192/2012), e determinato semestralmente con comunicato del Ministero dell’economia e delle finanze.
Tasso degli interessi di mora
nelle transazioni commerciali
Se, come detto, nell’ambito dei rapporti tra privati la misura dell’interesse di mora è convenzionale, e come tale deve essere stabilita per iscritto (salvo applicazione degli interessi legali in caso contrario), una disciplina specifica è dettata dal D. Leg.vo 09/10/2002, n. 231 per le transazioni commerciali, come tali intendendosi quei rapporti che hanno luogo tra società e/o pubbliche amministrazioni (nell’ambito della propria attività “privatistica” di carattere commerciale, e non istituzionale) e/o professionisti (nell’ambito della propria attività professionale).
Per questa tipologia di rapporti, l’art. 4 del D. Leg.vo 231/2002 definisce un saggio di interessi “legali di mora” (nel senso che si tratta di un interesse di mora stabilito per legge), in misura pari al tasso della Banca centrale europea (c.d. “tasso BCE” N2) incrementato dell’8% N3, come individuato semestralmente dal Ministero dell’economia e finanze con proprio comunicato da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale.
Si riporta per completezza qui di seguito la tabella con i tassi di mora per gli appaltatori di lavori pubblici validi fino al 31/12/2012.
TABELLA 17
Tassi di mora per gli appaltatori di lavori pubblici validi fino al 31/12/2012
TASSO
DAL
AL
PROVVEDIMENTO
7,50%
01/09/1962
31/08/1963
D. Min. Tesoro 30/07/1963
7,50%
01/09/1963
31/08/1964
D. Min. Tesoro 14/03/1964
7,50%
01/09/1964
31/08/1965
D. Min. Tesoro 15/02/1965
7,50%
01/09/1965
31/08/1966
D. Min. Tesoro 08/04/1966
7,50%
01/09/1966
31/08/1967
D. Min. Tesoro 07/07/1967
7,50%
01/09/1967
31/08/1968
D. Min. Tesoro 12/04/1968
7,50%
01/09/1968
31/08/1969
D. Min. Tesoro 20/05/1969
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456499112001506
TASSO
UFFICIALE DELLA BCE E INDICE EURIBOR
Si intende per “Tasso ufficiale di riferimento della Banca centrale europea” (o più brevemente “Tasso BCE”), il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, cioè quello che viene corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE per la durata di una settimana.
Si tratta di uno dei tre tassi di riferimento che la BCE definisce, nel quadro della sua azione tesa a mantenere stabili i prezzi nell’area Euro; gli altri due tassi sono:
1) il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale, ovvero il tasso di interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE overnight (“overnight” significa che lo scambio di fondi è effettuato nella giornata di negoziazione con rientro nella giornata lavorativa successiva), e che comportano per le banche un costo superiore rispetto ai prestiti per la durata di una settimana;
2) il tasso sui depositi presso la banca centrale, che definisce l’interesse che le banche percepiscono, o devono versare in caso di tassi di interesse negativi, sui propri depositi overnight presso la BCE.
Di seguito la tabella aggiornata dei tassi.
TABELLA 18
Tasso ufficiale di riferimento della BCE
2,25%
06/12/2005
07/03/2006
Provv. B.C.E. 01/12/2005
2,50%
08/03/2006
08/08/2006
Provv. B.C.E. 02/03/2006
3,00%
09/08/2006
10/10/2006
Provv. B.C.E. 03/08/2006
3,25%
11/10/2006
12/12/2006
Provv. B.C.E. 05/10/2006
3,50%
13/12/2006
13/03/2007
Provv. B.C.E. 07/12/2006
3,75%
14/03/2007
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Informazioni generali
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[Range disponibile: dal 1976 al 2023]
Il calcolo fa riferimento al 75% della variazione assoluta dell’indice FOI tra il dicembre dell’anno indicato ed il dicembre 1978, con soppressione dell’aggiornamento per il 1984.
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[Range disponibile: dal 01/1969 al 07/2024]
L'indice misura le variazioni nel tempo dei costi diretti che occorre sostenere per la costruzione di un fabbricato ad uso abitativo.
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[Range disponibile: dal 01/2010 al 07/2024]
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Interessi legali
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Interessi ritardato pagamento transazioni commerciali
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Calcolo di somme aggiuntive dovute dal debitore in caso di ritardato adempimento ad obbligazioni di natura pecuniaria nell’ambito di rapporti commerciali, ai sensi del D. Leg.vo 231/2002.
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STIMA DEL COSTO DI COSTRUZIONE COL METODO PARAMETRICO (Calcolo del costo di costruzione di un’opera in fase preliminare; Il metodo parametrico; Procedimento di calcolo; Parametri che possono essere utilizzati) - UTILIZZO DEGLI INDICI ISTAT DEI COSTO DI COSTRUZIONE.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO - DETERMINAZIONE DEL CANONE PER LE LOCAZIONI (Locazioni abitative a equo canone; Locazioni abitative non a equo canone; Locazioni commerciali (uso diverso da abitativo)) - AGGIORNAMENTO DEL CANONE IN BASE AGLI INDICI ISTAT (Locazioni abitative con equo canone; Locazioni commerciali e locazioni abitative non ad equo canone; Blocco adeguamento canoni per gli immobili in uso alla P.A. per fini istituzionali).
LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI DEL 2012 (Principi generali; Norme di riferimento sulla riforma delle professioni) - I COMPENSI NEL NUOVO ASSETTO DELLE PROFESSIONI - INDICAZIONI PRATICHE APPLICATIVE E CONSIGLI DI COMPORTAMENTO PER IL PROFESSIONISTA (Come redigere il preventivo; Prova di aver reso il preventivo; Polizza assicurativa, titoli e specializzazioni; Come redigere il contratto; Come rendere le comunicazioni di dettaglio; Come determinare la misura dei compensi; Visto di conformità dell’Ordine/Collegio) - PERITI E CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO - TARIFFA URBANISTICA (Indicazioni generali; Abrogazione; Tabella fino alla data di abrogazione).
INTERESSI IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO (INTERESSI DI MORA) (Ritardato pagamento e maturazione degli interessi di mora; Interessi di mora a carattere compensativo e a carattere risarcitorio; Norme di riferimento per la misura e la decorrenza degli interessi di mora; Schema grafico riepilogativo) - MISURA E DECORRENZA DEGLI INTERESSI DI MORA (Cliente privato; Cliente impresa, professionista o pubblica amministrazione; Contratti pubblici; Schema grafico riepilogativo; Divieto di anatocismo (interessi composti, o interessi sugli interessi)) - INDICAZIONI PRATICHE PER IL RECUPERO DEL CREDITO (Solleciti di pagamento; Richiesta di decreto ingiuntivo (o “ingiunzione di pagamento”)) - PRESCRIZIONE DEL CREDITO (Durata della prescrizione; Decorrenza della prescrizione; Schema grafico prescrizione per i professionisti).
A cura di:
Dino de Paolis
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