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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il Consulente tecnico e il Perito nel processo civile e penale
- Redazione Legislazione Tecnica
- Studio Groenlandia
Il Consulente tecnico e il Perito nel processo civile e penale
Il Consulente tecnico e il Perito nel processo civile e penale
IL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO (CTU) E IL PERITO |
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Natura e scopo del consulente tecnico nel processo civile e penaleLa consulenza tecnica d’ufficio può essere disposta nel corso di un procedimento giudiziario (civile, penale, amministrativo o tributario) quando il giudice ritenga necessario l’ausilio di un esperto per risolvere questioni tecnico-scientifiche rilevanti per il giudizio. Il consulente del giudice (c.d. “CTU”, consulente tecnico d’ufficio nel processo civile e “perito” nel processo penale) viene quindi considerato un “ausiliario” del giudice, che interviene nel processo per risolvere questioni per cui sono necessarie conoscenze di carattere tecnico-scientifico (conoscenze che il giudice non possiede). Nel processo civile, la CTU può essere disposta “quando è necessario” che il giudice sia assistito “per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica” (art. 61 del Codice di procedura civile R). |
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L’albo e la scelta dei consulenti tecnici del giudice e dei periti |
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Criteri di scelta |
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Tenuta dell’albo dei CTU e iscrizionePresso ogni tribunale è tenuto l’albo dei CTU (consulenti del giudice nel processo civile) e dei periti (consulenti del giudice nel processo penale). Ai sensi dell’art. 14 delle Disp. Att. Codice di procedura civile R, l’albo dei CTU è tenuto dal Presidente del tribunale e formato da un comitato presieduto dallo stesso Presidente e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista designato dal Consiglio dell’Ordine o dal Collegio della categoria di appartenenza di colui che richiede l’iscrizione all’albo dei CTU (quando l’iscrizione è richiesta da periti estimatori la designazione è fatta dalla CCIAA). L’albo deve sempre contenere almeno le seguenti categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa; 7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense N9. Queste sono le categorie previste come “necessarie” dal Codice di procedura civile, gli albi possono tuttavia contenere anche ulteriori categorie. Inoltre, ai sensi dell’art. 4 del D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149, comma 2, è stata demandata a un decreto ministeriale l’indicazione di ulteriori categorie dell’albo (in aggiunta a quelle già elencate dal comma 2, art. 13 delle Disp. Att. Codice di procedura civile R) e di settori di specializzazione di ciascuna categoria N10.. Con l’introduzione dell’art. 24-bis delle Disp. Att. Codice di procedura civile R, ad opera del D. Leg.vo 149/2022, è stata prevista anche - in relazione all’esigenza di rendere pubblicamente e immediatamente consultabili, da giudici e avvocati, i nominativi e le competenze dei consulenti tecnici a livello nazionale - l’istituzione di un elenco nazionale degli iscritti agli albi dei consulenti tecnici, con funzioni meramente ricognitive, che riporti, seguendo la struttura degli albi presso ciascun tribunale, l’indicazione completa dei consulenti tecnici presenti sul territorio nazionale, suddivisi in categorie ed eventuali specializzazioni. |
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Tenuta dell’albo dei periti e iscrizioneAnche l’albo dei periti è tenuto dal Presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica (presso il medesimo tribunale), dal presidente del Consiglio dell’ordine forense e dal Presidente dell’Ordine o del Collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere (o anche loro delegati). Il comitato decide sulle domande di iscrizione, che devono essere presentate, come nel caso precedente, al Presidente del tribunale e devono essere accompagnate dall’estratto dell’atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente. L’albo dei periti deve essere suddiviso nelle seguenti categorie: |
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Il portale Albo CTU, periti ed elenco nazionaleA seguito dell’entrata in vigore del D.L. 27/06/2015, n. 83, è stata introdotta una procedura di presentazione telematica della domanda di iscrizione e tenuta informati |
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L’equa distribuzione degli incarichiL’art. 23 delle Disp. Att. al Codice di procedura civile R stabilisce che gli incarichi devono essere equamente distribuiti tra gli iscritti nell’albo, in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10% di quelli affidati dall’ufficio, e garantisce che sia assicurata l’adeguata trasparenza del con |
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CTU e status di dipendente pubblicoL’attività di consulente tecnico d’ufficio dell’autorità giudiziaria è |
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Nomina del CTU o del perito, eventuale astensione, ricusazione o sostituzione |
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Comunicazione della nomina e impedimentiA seguito della nomina da parte del giudice, il tecnico riceve la comunicazione della nomina. In caso di impedimenti, il t |
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Casi di astensione, ricusazione e sostituzione nel processo civileNel processo civile, il tecnico che riceve la nomina a CTU da parte di un giudice (notificata al CTU a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza) se ritiene di astenersi deve presentare denuncia o istanza (nel processo civile si presenta con ricorso - art. 89 delle Disp. Att. Codice di procedura civile R) al giudice che lo ha nominato, almeno tre giorni prima la data dell’udienza di comparizione (il termine non è perentorio e non comporta nullità purché l’istanza sia presentata al giudice anche verbalmente il giorno dell’udienza prima del giuramento). Entro lo stesso termine, il tecnico può essere ricusato dalle parti (che devono a tal fine depositare in cancelleria un ricorso al giudice istruttore che provvede con una ordinanza non impugnabile). Il termine previsto per la ricusazione è perentorio (a differenza di quello previsto per l’astensione), con la conseguenza che, una volta scaduto, le parti non possono più chiedere al giudice la ricusazione del CTU. È tuttavia possibile che le parti, denunciando la mancata imparzialità del CTU, chiedano al giudice di procedere alla sostituzione dello stesso a norma dell’art. 196 del Codice d |
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Casi di astensione, ricusazione e sostituzione nel processo penaleNel processo penale sono previste alcune ipotesi di incapacità e incompatibilità ad assumere l’incarico di perito. In particolare: a) le cause di incapacità sono le seguenti: * minore età; * incapacità naturale della persona di intendere e di volere; * incapacità giuridica della persona (interdetto, inabilitato); * indegnità per interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, interdizione o sosp |
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Incarico collegialeNel processo civile è prevista la nomina di più consulenti “soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo prevede” (la facoltà di nomina di più consulenti è, ad esempio, espressamente prevista - anche se raramente utilizzata - nel processo del lavoro, si veda art. 424 del Codice di procedura civile R). |
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Affidamento dell’incarico e giuramentoIn caso di mancanza di impedimenti, il tecnico si presenta all’udienza fissata dal giudice per l’affidamento dell’incarico e il giuramento e, in quella sede, dopo aver letto il “quesito” formulato dal giudice (generalmente dopo un breve dibattimento degli avvocati), presta il giuramento di rito pronunciando la seguente formula “giuro di bene e fedelmente adempiere ai miei compiti al solo scopo di far conoscere al Giudice la verità” (nel processo penale la formula è la seguente “consapevole della responsabi |
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Fissazione dei termini e fondo speseNel processo civile, al momento dell’incarico sono anche previsti dal giudice i termini per l’espletamento dello stesso: sono in particolare previsti tre termini: 1) il primo per la trasmissione della relazione del CTU alle parti (es. 60 o 90 giorni); 2) il secondo per il deposito delle “osservazioni” delle parti alla relazione del CTU (es. 20 o 30 giorni); 3) il terzo per il deposito dell’elaborato perit |
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Prerogative e poteri del CTU e del perito |
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Indagini e compiti attinenti all’incarico affidatoNell’ambito delle indagini disposte nel processo civile, il CTU può: * chiedere chiarimenti alle parti (l’autorizzazione del giudice, seppur prevista dalla legge, cfr. art. 194 del Codice di procedura civile R non è, secondo la giurisprudenza, necessaria: Cass. civ. 19/01/2006, n. 1020; Cass. civ. 10/07/1999, n. 7319); * assumere informazioni da terzi ed eseguire pia |
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Attività, giudizi e valutazioni giuridiche precluse al CTUNello svolgimento del suo incarico, il consulente del giudice incontra il principale limite nell’oggetto del quesito formulato da quest’ultimo. Infatti, il CTU deve strettamente attenersi al quesito formulato senza svolgere ulteriori accertamenti non richiesti. Il quesito posto al CTU può avere ad oggetto sia la valutazione di fatti accertati o dati per esistenti (consulenza “deducente”), sia l’accertamento dei fatti stessi (consulenza “percipiente”) purché si tratti di fatti di carattere tecnico accessori, e non su fatti che, in quanto costitutivi delle pretese azionate o delle eccezioni sollevate, devono essere allegati e provati dalle parti (Cass. civ. 17/07/2009, n. 16778; Cass. civ. 19/01/2006, n. 1020; Cass. civ. 17/07/2004, n. 13015). In nessun modo l’intervento del consulente deve infatti alterare il processo formativo della prova. |
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CollaboratoriIl CTU può essere aiutato nella sua attività da collaboratori, purché faccia proprie, e ponga sot |
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Adempimenti preliminari |
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Accertamento tecnico preventivo e ispezione giudizialeL’articolo 696 del Codice di procedura civile R, prevede che chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere che sia disposto un accertamento tecnico o un’ispezione giudiziale. Il presidente del Tribunale o il giudice di pace provvede alla nomina del consulente tecnico e fissa la data di inizio delle operazioni. |
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Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della liteL’articolo 696-bis del Codice di procedura civile R, disciplina l’istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. La norma è entrata in vigore per i procedimenti iscritti a ruolo a partire dal 01/03/2006. Nell’ottica di favorire il più possibile la conciliazione della controversia, si ammette che l’accertamento tecnico preventivo |
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Svolgimento delle operazioni peritali |
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Avvio delle operazioni peritaliPrima dell’avvio delle operazioni peritali il CTU (o perito) generalmente: |
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Ritiro dei fascicoli e dei documentiNel processo civile il CTU, ricevuto l’incarico e prestato il giuramento, procede al ritiro dei fascicoli di parte (che provvede poi a ridepositare una volta concluso l’incarico). I CTP ha |
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SopralluoghiIl sopralluogo del CTU (o del perito) deve essere sempre svolto in modo da rispettare l’istituto del contraddittorio e quindi il diritto delle parti di essere presenti, al fine di poter apprendere le informazioni utili, esercitare le funzioni di controllo e presentare eventuali istanze o osservazioni. |
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Reperimento di atti presso pubblici ufficiAnche per il reperimento di atti presenti presso pubblici uffici N2, il CTU deve ottenere una espressa autorizzazione da parte del |
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Redazione dei verbali delle operazioniNel processo civile, quando le indagini sono compiute - e ciò avviene raramente - con l’intervento del giudice, il cancelliere provvede a redigere un processo verbale, che in quanto atto pubblico costituisce prova fino a querela di falso. Nel caso in cui le indagini sono svolte - come avviene nella maggior parte dei casi - senza l’intervento del giudice, il CTU assume l’obbligo di presentare, al termine delle indagini, una relazione scritta, ma non vi è alcun obbligo per il CTU di redigere processo verbale delle operazioni svolte (Cass. civ. 11/05/2005, n. 9890). Delle operazioni peritali viene tuttavia generalmente redatto verbale. |
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Osservazioni dei CTP e controdeduzioni del CTUNel processo civile è stato previsto ed introdotto nell’anno 2009 - dalla riforma al processo civile attuata con la L. 69/2009 - un sistema di scambio preventivo della bozza di elaborato peritale tra il CTU e i CTP, finalizzato ad accelerare i tempi della giustizia e garantire il diritto di difesa dalle parti. All’udienza di nomina del CTU il giudice provvede infatti a: a) fissare un primo termine al CTU per la trasmissione dell’elaborato peritale scritto alle parti; b) assegnare un secondo termine alle parti al fine di svolgere eventuali osservazioni in ordine alla consulenza, deduzioni da trasmettere al CTU; c) fissare un terzo termine al CTU per il deposito della relazione finale, corredata dalle osservazioni delle parti e da una sintetica valutazio |
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La relazione del consulente |
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Formazione dell’elaborato peritaleGeneralmente, prima di redigere la relazione peritale il consulente, concluse le indagini, si concede ai consulenti delle parti un breve termine per presentare memorie con le proprie osservazioni. Dopodiché: a) nel processo civile, il CTU predispone la propria relazione che trasmette alle parti generalmente via e-mail, di cui è bene avere conferma di ricevimento (se possibile tramite posta elettronica certificata). Le osservazioni delle parti - generalmente predisposte dai loro CTP, talvolta con la collaborazione dei legali - dovrebbero essere circostanziate e riferite a punti specifici della relazione del CTU. A seguito delle osservazioni delle parti, il CTU redige la relazione “definitiva” destinata al giudice e contenente le proprie sintetiche valutazioni sulle osservazioni delle parti (v. Formula R). Tale relazione è depositata in cancelleria insieme ai fascicoli delle parti utilizzati dal CTU e ad una proposta di parcella del consulente per |
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Adesione o dissenso del giudice alle conclusioni del CTULa decisione adottata dal giudice in conformità con il parere del CTU non deve essere motivata; al contrario, qualora si discosti da tale consulenza, il giudice è tenuto a dare ampie motivazioni circa la sua opinione, riportando talora anche i risultati di altra indagine, condotta sempre con i requisiti di una particolare competenza tecnica. |
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Nullità della consulenza tecnica |
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Processo civileNel processo civile, vale la regola secondo cui la nullità di un atto può essere dichiarata solo quando espressamente prevista dalla legge o quando l’atto manca dei requisiti di forma indispensabili per il raggiungimento dello scopo, e in ogni caso non può essere dichiarata quando l’atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era destinato. Sulla base di questo principio è stata riconosciuta la nullità di una consulenza tecnica nel caso in cui la stessa sia stata formata senza la tutela del diritto di difesa delle parti. Ciò può avvenire ad esempio per la violazione dell’obbligo di dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. La legge prevede una doppia comunicazione: 1) una prima comunicazione alle parti (e quindi al procuratore costituito e non alla parte personalmente che non possiede le necessarie cognizioni giuridiche per valutare il significato e la rilevanza processuale dell’atto, Cass. civ. 27/09/2000, n. 12785) a carico del consulente tecnico di ufficio che la può trasmettere a mezzo del cancelliere con biglietto di cancelleria (art. 90, comma 1 delle Disp. Att. Codice di procedura civile R). In realtà, la prima comunicazione non è richiesta quando - come avviene nella maggior parte dei casi - l’indicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni è inserito nel processo verbale di udienza: ciò perché, anche in caso di assenza dei difensori delle parti |
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Processo penaleNel processo penale, le nullità della perizia possono distinguersi in nullità attinenti alla persona del perito e nullità derivanti dalla violazione di norme procedurali. Nel primo gruppo si colloca l’ipotesi di nullità prevista in caso di sussistenza di una condizione di incapacità o incompatibilità del perito (art. 222 del Codice di procedura penale R). Tale nullità è relativa e deve essere eccepita dalla parte che vi abbia interesse, entro i termini stabiliti dall’ |
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I compensi del CTUSi rinvia a I compensi del CTU nel processo civile. |
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IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) |
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Natura e scopo del consulente tecnico di parteNel corso di un procedimento giudiziario è talvolta opportuno procedere alla nomina di un consulente tecnico di par |
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Il CTP nei procedimenti giudiziari |
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Processo civileNel processo civile, dove è maggiore l’intervento dei professionisti tecnici in discorso (quali architetti, ingegneri, geometri), il CTP può essere nominato nel corso di una consulenza tecnica d’ufficio per assistere e tutelare, nel corso dell’accertamento tecnico, gli interessi della parte che lo ha nominato. Con l’ordinanza di nomina del CTU, il |
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Processo penaleNel processo penale il consulente tecnico di parte può essere nominato, a differenza che nel processo civile, anche al di fuori di una consulenza disposta d’ufficio dal giudice (definita nel processo penale “perizia”, art. 220 del Codice di procedura penale R). In particolare, il CTP nel processo penale può essere nominato: |
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Processo amministrativoNel processo amministrativo, il CTP può essere nominato, come nel processo |
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Processo tributarioNel processo tributario, la consulenza tecnica rappresenta una mera eventualità poiché il processo è gene |
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Differenza tra consulenza tecnica d’ufficio (o perizia) e di parteIl CTU (o perito nel processo penale), a differenza del consulente di parte, svolge la sua funzione nell’interesse del giudice che lo ha nominato (e non delle parti rispetto alle quali deve essere, in quanto “ausiliario del giudice” |
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Rapporto tra consulente tecnico d’ufficio e di parteNel corso della consulenza giudiziale, le occasioni di interazione tra il consulente del giudice (CTU nel processo civile e perito nel processo penale) e i consulenti di parte - se nominati - sono molteplici: i pro |
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LA PERIZIA STRAGIUDIZIALE, SEMPLICE, ASSEVERATA O GIURATALa perizia stragiudiziale (o extragiudiziale) è una relazione contenente l’analisi di una situazione tecnico-scientifica, redatta da un perito al di fuori di un processo al fine di dirimere una questione tecnico-economica o per attestare la verità riguardo ad una questione tecnica. La perizia stragiudiziale può essere: * semplice; * asseverata; * giurata. La perizia è semplice quando è sottoscritta dal professionista, ma non è sottoposta all’asseverazione e/o al giuramento dello stesso. Il professionista non assume in questo caso, con la sottoscrizione della perizia alcuna responsabilità rispetto alla veridicità dei dati e delle informazioni in essa contenute, ma risponderà tuttavia nei confronti del cliente in caso di negligente esecuzione dell’incarico professionale. La perizia è asseverata quando il professionista ne conferma la certezza dei contenuti “sotto la propria personale responsabilità” con una ulteriore autodichiarazione di verità della stessa apposta in calce alla perizia. La dichiarazione, posta in calce ad una perizia asseverata ha generalmente, il seguente tenore: “Nella cer |
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