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Sent.C. Cass. 10/07/1999, n. 7319

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1. Consulenza tecnica d'ufficio - Natura valutativa e non probatoria - Conseguenze.
1. La consulenza tecnica d'ufficio - che, normalmente, non è un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione, sotto il profilo tecnico-scientifico, di dati già acquisiti che non può essere utilizzato al fine di esonerare le parti dall'onus probandi gravante su di esse - può contenere elementi idonei a formare il convincimento del giudice; ne consegue che una volta che l'ausiliare abbia, di sua iniziativa, assunto legittimamente informazioni il giudice, tenuto a valutare se l'iniziativa sia stata utilmente condotta, incorre nel vizio di omessa motivazione se non esamina affatto una questione - prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio - che risulta dalla relazione peritale acquisita agli atti.

1a. (CTU-FINE.1) Sulla natura e finalità della C.T.U. ved. C. Cost. 2 aprile 1999 n. 121R (La C.T.U. è indispensabile per l'acquisizione di conoscenze scientifiche); Cass. 4 febbraio 1999 n. 996R (La C.T.U. è un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria), 14 gennaio 1999 n. 321R e 25 settembre 1998 n. 9584R e 15 gennaio 1997 n. 342R e 5 luglio 1996 n. 6166R e 31 marzo 1990 n. 2629R (La C.T.U. - normalmente disposta per fornire al giudice una valutazione su fatti già provati - può costituire fonte oggettiva di prova soltanto per situazioni rilevabili esclusivamente con ricorso a cognizioni tecniche); 16 marzo 1996 n. 2205R e 4 dicembre 1986 n. 7186R e 13 ottobre 1986 n. 5990R e 15 settembre 1986 n. 5607R (La C.T.U. non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto essa assume); 10 gennaio 1996 n. 132R (La C.T.U. può talvolta costituire fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e di descrizione dei fatti, senza che venga meno l'onere della prova); 26 ottobre 1995 n. 11133R e 8 agosto 1989 n. 3647R (La C.T.U. non può essere un mezzo di prova né di ricerca dei fatti che devono invece essere provati dalla parte); 29 gennaio 1993 n. 1115R (La C.T.U., quando consiste in un'indagine essenzialmente critica e valutativa, non costituisce mezzo di prova ma solo fornisce al giudice argomento alle proprie valutazioni); 2 maggio 1990 n. 3615R (La C.T.U. non costituisce mezzo diretto a sollevare le parti dall'onere della prova che grava su di esse ai sensi dell'art. 2697 Cod. civ..); 28 aprile 1988 n. 3208R e 19 aprile 1988 n. 3064R (La C.T.U. non è di norma mezzo di prova ma strumento di valutazione, sotto l'aspetto tecnico-scientifico, di prove già acquisite); 26 marzo 1986 n. 2171R (La C.T.U. però costituisce fonte oggettiva di prova quando accerti situazioni o fatti strettamente connessi con le indagini tecniche affidate al consulente).
(Cod. civ. art. 2697; Cod. proc. civ. artt. 61, 191, 194, 195, 360, 424)

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