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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 30/04/2003, n. 12
L. R. Friuli Venezia Giulia 30/04/2003, n. 12
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 26/01/2004, n. 1
- L.R. 05/12/2003, n. 18
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CAPO I - Disposizioni concernenti il settore degli affari istituzionali
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Art. 1 - (Disposizioni in materia di beni regionali e comunali, di libro fondiario e modifiche alla legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo) |
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Art. 2 - (Disposizioni in materia di enti locali)1. N9 2. N16 3. Omissis 4. All'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge fi |
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Art. 3 - (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e modifiche alla legge regionale 33/2002 istitutiva dei Comprensori montani)1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 |
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Art. 4 - (Acquisto di beni e servizi) |
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Art. 5 - (Disposizioni correttive del bilancio regionale, in materia di imposta regionale sulle immissioni sonore degli aeromobili e di società finanziarie regionali e rifinanziamento dell'articolo 5 della legge regionale 11/1996, in materia di associazioni tra organizzazioni sindacali italiane e di Regioni contermini)1. Per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 166 (Interventi a sostegno dell'attività di manutenzione delle piste di fondo) della legge regionale 16 gennaio 2002 n. 2, (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e de |
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Art. 6 - Art. 7 - Omissis |
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CAPO II - Disposizioni concernenti il settore dei servizi sociali
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Art. 8 - (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali)1-15. Omissis 16. Il comma 47 dell'articolo 4 della legge regionale 4/2001 è sostituito dal seguente: "47. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 46, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro per la parziale trasformazione o l'ampliamento di strutture protette per anz |
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Art. 9 - Omissis
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CAPO III - Disposizioni concernenti il settore territorio e ambiente
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Art. 12 - (Disposizioni modificative in materia di edilizia residenziale pubblica, di energia, di ricostruzione e di Consorzi di bonifica)1. All'articolo 23, comma 1, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) la lettera v) è sostituita dalla seguente: "v) gli articoli da 13 a 19 (modificativi delle leggi regionali 75/1982, 29/1987 e 45/1993), 21 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata), 22, comma 3 (modificativo della legge regionale 75/1982), e 23, commi 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della legge regionale 9/1999 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa);". 2. N7 3. All'articolo 14 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Nelle more di approvazione del PER, la costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere autorizzata a condizione che l'impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate, come individuate dall'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 (Provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate) e dall'articolo 41 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell'agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario).". |
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Art. 13 - (Modifiche alla legge regionale 14/2002 recante disciplina organica dei lavori pubblici)1. All'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori."; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici."; c) al comma 5 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;"; |
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Art. 14 - (Modifiche alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico) |
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Art. 15 - (Disposizioni modificative in materia di urbanistica)1. All'articolo 6 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), dopo il comma 26 è inserito il seguente: "26-bis. Sono consentite, previo parere |
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Art. 16 - (Disposizioni modificative in materia di viabilità e trasporti)1. Omissis |
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Art. 17 - Omissis
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Art. 18 - (Disposizioni modificative in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque dall'inquinamento e di attività estrattive)1. Omissis 2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 94, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono sospesi fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame, da parte della Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, delle disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme |
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Art. 19 - (Incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento dei piani stralcio provinciali di cui all'articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, nonché per l'effettivo utilizzo delle risorse comprese all'interno dell'Accordo di programma quadro ''Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche")1. In conformità alle indicazioni di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 4 aprile 2001, n. 52 (Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001), 15 novembre 2001, n. 93 (L. 388/2000 - Programmi stralcio - modifiche alle delibere n. 23/2001 e 52/2001), 19 dicembre 2002, n. 131 (Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di |
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CAPO IV - Disposizioni concernenti il settore delle attività economico-produttive |
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Art. 20 - Art. 22 - Omissis
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Art. 23 - (Disposizioni in materia di commercio e turismo)1. N4 2. N6 3. N19 4. N20 5. N21 6. N22 7. N23 8. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 26, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), l'abrogato articolo 114 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del |
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CAPO V - Disposizione finale
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Art. 24 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
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