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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 07/09/1987, n. 30
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- L.R. 28/11/1988, n. 65
- Sentenza C. Cost. 03/07/1989, n. 370
- L.R. 28/08/1989, n. 23
- L.R. 04/09/1991, n. 41
- L.R. 04/09/1991, n. 42
- Sentenza C. Cost. 18/06/1992, n. 306
- L.R. 07/09/1992, n. 30
- L.R. 01/02/1993, n. 1
- Sentenza C. Cost. 10/03/1994, n. 96
- L.R. 14/06/1996, n. 22
- L.R. 24/01/1997, n. 5
- Sentenza C. Cost. 20/05/1998, n. 173
- L.R. 09/11/1998, n. 13
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- L.R. 15/05/2002, n. 13
- L.R. 31/05/2002, n. 14
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- L.R. 23/01/2007, n. 1
- L.R. 20/08/2007, n. 22
- L.R. 30/12/2009, n. 24
- L.R. 21/10/2010, n. 17
- L.R. 21/12/2012, n. 26
- L.R. 08/04/2013, n. 5
- L.R. 05/12/2013, n. 21
- L.R. 20/10/2017, n. 34
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TITOLO I - CAMPO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI |
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Art. 1 - Campo di applicazione1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali fissati dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, dal paragrafo n. 1 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984 e dalle direttive CEE n. 75/442 del 15 luglio 1975 relativa ai rifiuti, n. 76/403, del 6 aprile 1976, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili e n. 78/319, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi, disciplina lo smaltimento dei rifiuti, la loro raccolta, spazzamento, cernita, trasporto e trattamento, in armonia con il dettato dell’articolo 1 del citato DPR n. 915 del 1982 “nonché del disposto di cui al |
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Art. 3 - Sistema informativo regionale sui rifiuti |
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Art. 4 - (Principi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani) |
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TITOLO II - ATTRIBUZIONI E COMPITI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI |
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CAPO I - Attribuzioni e compiti della Regione |
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Art. 5 - Competenze della Regione1. Alla Regione compete: a) la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti; b) l'approvazione dei Programmi provinciali di attuazione del Piano regionale, relativi alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non “pericolosi” N12, ai fini dell'accertamento della rispondenza degli stessi alle linee programmatiche generali; c) l'esame e l'approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; N10 d) promuovere la costituzione di consorzi fra Comuni, con l'eventuale partecipazione delle C |
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Art. 6 - (Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti. Contenuti)1. Il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, di seguito denominato “Piano regionale” si articola nelle seguenti sezioni: a) rifiuti urbani e speciali assimilabili; b) rifiuti speciali non tossici e nocivi; |
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Art. 7 - (Elementi del Piano regionale)1. In armonia con quanto previsto dal DM 28 dicembre 1987, n. 559, il Piano regionale è costituito da: a) relazione illustrativa che: |
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Art. 8 - (Procedure per la formazione ed approvazione del Piano regionale)1. Il progetto di Piano regionale, elaborato anche per singola sezione, è predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente e viene trasmesso alle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, della sanità, dell'industria, del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell'agricoltura, della protezione civile e della viabilità |
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Art. 8 bis - (Procedure per la formazione e approvazione delle modifiche e integrazioni al Piano regionale in relazione a obblighi di legge)1. In relazione alla necessità di corrispondere a obblighi previsti da |
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Art. 9 - (Effetti del Piano regionale e dei Programmi provinciali di attuazione) |
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Art. 11 - Parere del CTR1. I progetti e loro varianti sostanziali, relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), ivi |
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Art. 13 - (Recupero di aree degradate) |
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Art. 15 - (Autorizzazioni) |
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Art. 16 - Collaudo degli impianti di smaltimento1. Gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, escluse le discariche di materiali inerti, non possono venir posti in esercizio prima di essere stati sottoposti a collaudo, da effettuarsi in corso d’opera, che riguardi la realizzazione dell’intero progetto. N16 2. A tale fine, per gli impiant |
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Art. 17 - Diffida, sospensione e revoca dell’autorizzazione1. Il contenuto dei provvedimenti di autorizzazione può essere modificato in qualsiasi tempo per il sopravvenire di nuove normative tecniche o per evitare ulteriori rischi o danni accertati in sede di controllo o per aggiornare le garanzie finanziarie. |
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Art. 19 - Ordinanze contingibili ed urgenti1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, il Presidente della Giunta regionale, sentito il parere dell& |
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Art. 20 - Discariche in mare1. Le discariche nelle acque del mare continuano ad essere soggette all’autoriz |
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Art. 21 - Convenzione con l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita conven |
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Art. 22 - Raccolta di dati sui composti tossici e nocivi ad uso agricolo1. Al fine di conoscere e limitare l’abuso e lo sversamento abusivo di eccedenze di composti tossici e nocivi ad uso agricol |
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CAPO II - Attribuzioni e compiti delle Province |
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Art. 23 - (Competenze delle Province)1. Alle Province compete: a) la predisposizione e adozione dei Programmi di attuazione del Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non “pericolosi” N12 con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 23 bis; b) l'individuazione delle aree idonee a realizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ad eccezione di quelle relative agli impianti di smaltimento di rifiuti per conto proprio, sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo contenuti nella relativa sezione del Piano regionale, tenuto conto della metodologia di valutazione di impatto ambientale su più siti; c) l'indicazione del |
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Art. 23 bis - (Programmi provinciali di attuazione)1. Il Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non “pericolosi” N12, ad avvenuta approvazione ai sensi dell’articolo 8, trova attuazione attraverso la predisposizione da parte delle Province territorialmente competenti di specifici Programmi di attuazione da sottoporre all'approvazione regionale di cui al comma 7. 2. I Programmi provinciali di attuazione, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti nel Piano regionale per le sezioni di cui al comma 1, definiscono il quadro complessivo degli interventi da intraprendere per assicurare la più idonea organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti mediante il contenimento della produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia del loro effettivo recupero. 3. In particolare, i Progr |
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Art. 23 ter - (Accordi di programma per la gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese agricole) |
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CAPO III - Attribuzioni e compiti dei Comuni e loro Consorzi |
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Art. 24 - Competenze dei Comuni1. Ferme restando le competente attribuite ai Comuni dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, agli stessi spetta: a) N36; b) segnalare ogni anno, entro il mese di febbraio, le aree adibite a centrali di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili nonché natanti m |
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Art. 25 - Garanzie finanziarie e adempimenti sostitutivi1. La prestazione delle garanzie finanziarie previste dall’articolo 5, comma 1, “lettera l)” N31, avviene a favore del Comune nel quale è ubicato l’impi |
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Art. 26 - Chiusura e bonifica delle discariche non autorizzate1. I Sindaci competenti per territorio dispongono, con ordinanza, la chiusura delle di |
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Art. 27 - Contributi regionali per gli interventi di bonifica1. Per gli interventi di bonifica e/o recupero ambientale come previsti dall’articolo 24, comma 1, lettera c), che richied |
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TITOLO III - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SMALTIMENTO |
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Art. 28 - Costruzione e gestione degli impianti1. Sono legittimati a costruire ed a gestire impianti di smaltimento di rifiuti: a) i Comuni; b) i Consorzi di enti locali; |
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TITOLO IV - FINANZIAMENTI AGLI INVESTIMENTI.CONTRIBUTI PER PROGRAMMI EDUCATIVI EINTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE |
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Art. 32 - (Competenze provinciali in materia di contribuzioni per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e relativa sensibilizzazione) |
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Art. 33 |
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Art. 33 bis |
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TITOLO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALIE FINANZIARIE |
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Art. 34 - Disposizioni transitorie1. Ai fini dell’ammissione ai benefici di cui all’articolo 31 sono considerate valide le domande presentate per la concessione dei contributi “una tantum” a sostegno di interventi previsti dalla lettera b) dell’arti |
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Art. 35 - Sanzioni pecuniarie amministrative1. Alle attività di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 24 e 28 del DPR 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni vigenti per l’applicazione d |
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Art. 36 - Abilitazione provvisoria1. I gestori degli impianti di smaltimento in esercizio devono comunicare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della |
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Art. 38 - Norme finanziarie1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, comma 1, “lettera i)” N31, dell’articolo 25, commi 2 e 3, dell’articolo 26, comma 3, dell’articolo 27 faranno carico al capitolo 2923 dello stato di previsione dell |
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Art. 39 - Norme finanziarie1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 21 faranno carico |
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Art. 40 - Norme finanziarie1. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 3, lettera a), dell’articolo 31, faranno carico: a) al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del b |
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Art. 41 - Norme finanziarie1. Per le finalità di cui all’articolo 32, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1987- 1989 e del bilancio per l’anno 1987, è istituito alla Rubrica n. 10 - programma 1.2.4. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VI |
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Art. 42 - Norme finanziarie1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 33 faranno carico al capitolo 2921 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l’anno 1987, viene istituito con decreto dell’Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987, a fronte dello stanziamento già autorizzato con l’articolo 33 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, per la quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con il precitato decreto dell’Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987. |
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