Comma abrogato dall'art. 13, comma 34, della L.R. 30/12/2008, n. 17, così recitava:

“1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 10 (Norme contabili per gli Enti locali) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), non trovano applicazione, per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia, le disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche contenute nell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003). Gli enti locali della regione, nel rispetto dei principi fissati dal citato comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3/2002, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito delle propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano confermate le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.”

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