Comma abrogato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 05/12/2005, n. 29, così recitava:

"1. All'articolo 6 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4, come modificato dall'articolo 8, comma 13, della legge regionale 13/2002, è sostituito dal seguente:

"4. Sono soggetti alla denuncia preventiva:

a) l'ampliamento della superficie di vendita, fino agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all'articolo 2, comma 1, degli esercizi di vicinato;

b) il trasferimento di esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all'articolo 2, comma 1, a condizione che il trasferimento avvenga nell'ambito del territorio comunale;

c) la concentrazione di almeno due esercizi di vicinato anche di settori merceologici diversi in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore al doppio del limite stabilito alla lettera a) del presente comma.";

b) il comma 5 è abrogato."

Dalla redazione