Comma abrogato dall'art. 113, comma 1, della L.R. 05/12/2005, n. 29, così recitava:

"6. In via transitoria e comunque fino al 31 dicembre 2003, al fine di garantire un equilibrato sviluppo della rete commerciale, le deroghe agli orari degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 26, comma 1, della legge regionale 8/1999, e successive modifiche, non trovano applicazione nei territori dei Comuni, all'infuori di quelli capoluogo, che verranno ricompresi nell'ambito delle Agenzie di informazione e accoglienza turistica (AIAT) di Gorizia, Pordenone e Udine."

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