Comma abrogato dall'art. 31, comma 1, della L.R. 11/08/2010, n. 15, così recitava:

"4. All'articolo 9 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 59 (Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull'ordinamento del servizio), dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell'interesse degli stessi sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al secondo comma."."

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