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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 29/12/1993, n. 580
L. 29/12/1993, n. 580
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L. 24/11/2000, n. 340
- D.P.R. 14/121999, n. 558
- L. 23/12/1999, n. 488
- L. 11/05/1999, n. 140
- L. 25/03/1997, n. 77
- D.L. 18/09/1995, n. 381
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - Natura e sede1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominate: «camere di commercio», sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. 2. Le camere di commercio italiane, le unioni re |
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Art. 2 - Compiti e funzioni1. N18 2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a: a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge; b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale; c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge. La rilevazione dei prezzi e delle tariffe è limitata a determinati prodotti individuati dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, di cui all’articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulla base di valutazioni di necessità e proporzionalità in relazione al perseguimento di obiettivi di interesse generale, anche alla luce delle risul |
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Art. 3 - Potestà statutaria e regolamentare1. In conformità ai principi della presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento alle caratteristiche del territorio: |
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Art. 4 - Vigilanza |
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Art. 4-bis - Vigilanza amministrativo-contabile1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, nel rispetto dei principi di armonizzazione della finanza pubblica. 2. Fatti salvi i poteri ispettivi del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono individuate forme di collaborazione fra gli stessi Ministeri, al fine di coordinare le attività ispettive nei confronti delle camere di commercio e delle loro aziende speciali, a |
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Art. 5 - Scioglimento dei consigli1. I consigli sono sciolti con decreto del Ministro dello sviluppo economico: a) nel caso di gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; b) nel caso di decadenza |
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Art. 5-bis - Relazione sull'attività |
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Art. 6 - Unioni regionali1. Le camere di commercio possono associarsi in unioni regionali costituite ai sensi del codice civile, nelle circoscrizioni regionali in cui sono presenti almeno tre camere di commercio e in cui tutte le camere presenti aderiscono a tali associazioni, allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale di riferimento. Le unioni regionali curano e rappresentano gli interessi comuni delle camere di commercio associate ed assicurano il coordinamento dei rapporti con le Regioni territorialmente competenti; possono promuovere e realizzare servizi comuni per l'esercizio in forma as |
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Art. 7 - Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura1. L'Unioncamere, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano; promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite di proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato e, nei limiti di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche. |
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Capo II - REGISTRO DELLE IMPRESE |
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Art. 8 - Registro delle imprese1. È istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. 2. Al fine di garantire condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale e fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché gli atti amministrativi generali da esse previsti, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, sentita l'Unioncamere, “emana direttive sulla tenuta del registro, assicurandone la relativa vigilanza.” |
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Capo III - ORGANI |
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Art. 9 - Organi1. Sono organi delle camere di commercio: |
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Art. 10 - Consiglio1. Il numero dei componenti del consiglio è determinato in base al numero delle imprese ed unità locali iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, nel modo seguente: a) sino a 80.000 imprese: 16 consiglieri; |
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Art. 11 - Funzioni del consiglio1. Il consiglio, nell'ambito delle materie di competenza previste dalla legge e dallo statuto, svolge in pa |
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Art. 12 - Costituzione del consiglio1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6. 2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3. Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al comma 1 sono depositati presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai fini dello svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalità telematiche e digitali, ad una piattaforma appositame |
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Art. 13 - Requisiti per la nomina e cause ostative1. Possono far parte del consiglio i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, e che esercitino la loro attività nell'ambito della circoscrizione territoriale della camera di commercio. Sono equiparati ai cittadi |
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Art. 14 - Giunta1. La giunta è l'organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri “pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 e pari a 7 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera b) del comma 1, dello stesso articolo 10” N20. Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad u |
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Art. 16 - Presidente1. Il presidente è eletto, entro trenta giorni dalla nomina del consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio. |
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Art. 17 - Collegio dei revisori dei conti1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio ed è composto da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Presidente della giunta regionale. I membri effettivi e quelli supplenti devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici. |
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Capo IV - DISPOSIZIONI SUL FINANZIAMENTO E SUL PERSONALE |
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Art. 18 - Finanziamento delle camere di commercio1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante: a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6; b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura patrimoniale; c) N32 d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti; e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati; f) altre entrate derivanti da prestazioni e controlli da eseguire ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea secondo tariffe predeterminate e pubbliche poste a carico dei soggetti interessati ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea; dette tariffe sono determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. N26 2. N33 |
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Art. 19 - Personale delle camere di commercio1. Al personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste “dal |
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Art. 20 - Segretario generale1. Al segretario generale della camera di commercio competono le funzioni di vertice dell'amministrazione, “corrispondenti a quelli” N25 di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il segretario generale coordina l'attività dell'ente nel suo complesso e ha la responsabilità della segreteria del consiglio e della giunta. 2. L'incarico di segretario generale di camera di commercio viene conferito, previa apposita procedura comparativa, tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 4 che abbiano manifestato interesse a parteciparvi, per una durata non superiore a quattro anni e confermato per ulteriori due anni per una sola volta in base alla valutazione della Giunta camerale, senza fa |
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Capo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE |
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Art. 22 - Uso della denominazione "camera di commercio"1. Oltre agli enti disciplinati dalla presente legge, possono assumere nel territorio nazionale la denominazione "camera di commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e di altro Stato riconosciuto dallo Stato italiano, i cui amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne per reati pu |
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Art. 24 - Disposizioni finali e transitorie |
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