1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della L. 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.
3. All'articolo 22, comma 2, lettera b), della L. 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «al 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 1998».
4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a partire dalla data di ent