Articolo abrogato dal D. Leg.vo 25/11/2016, n. 219.

L’articolo 21 così recitava:

“Art. 21 - Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli amministratori e per i dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità degli amministratori e dei dipendenti delle camere di commercio e dell'Unioncamere è personale e non si estende agli eredi.”

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