Comma sostituito dal D. Leg.vo 25/11/2016, n. 219.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del D. Leg.vo 25/11/2016, n. 219 le disposizioni del presente comma, si applicano alle nuove camere di commercio istituite a seguito di accorpamento a decorrere dal primo rinnovo dei loro consigli successivo alla loro costituzione. Le camere di commercio costituite a seguito di accorpamento anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono prevedere nei propri statuti norme transitorie utili a consentire, anche anteriormente al primo rinnovo successivo dei loro consigli, l’anticipazione degli effetti delle nuove disposizioni introdotte in attuazione del presente decreto al fine di garantire la rappresentanza equilibrata nel consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo più di un rappresentante.

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