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Sent.C. Cass. 06/02/2007, n. 2563

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1. Danni a terzi - Da cose in custodia - Responsabilità ex art. 2051 - Esistenza del nesso causale fra cosa in custodia ed evento dannoso - Condotta del custode ed obbligo di vigilanza - Irrilevanza - Fattispecie (incidente su pista da sci).
1. La responsabilità prevista dall’art. 2051 Cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l’evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell’evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé prodotto l’evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell’evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell’enunciato principio, ha confermato la sentenza impugnata rilevandone l’adeguatezza della motivazione con riferimento all’esclusione della responsabilità da custodia di una società gestrice di un impianto di sci per le lesioni occorse ad uno sciatore conseguenti alla collisione, durante la discesa, con un casotto in muratura per il ricovero di un trasformatore dell’energia elettrica necessaria per il sistema di risalita posto in prossimità della pista, sul presupposto dell’accertata assenza del nesso di causalità tra la cosa e l’evento, invece determinato, così configurandosi un’ipotesi di caso fortuito, dalla condotta colposa della medesima vittima che non aveva osservato una velocità adeguata al luogo e che si era, perciò, imprudentemente portato fino al margine estremo del piazzale di arrivo, risultato comunque sufficientemente ampio, senza riuscire ad adottare manovre di emergenza idonee ad evitare l’urto contro il predetto ostacolo).

Conf. Cass. 6 luglio 2006 n. 15383; [R=W6L0615383] 11 gennaio 2005 n. 376. [R=W11GE05376] Ved. Cass. 18 gennaio 2006 n. 832 R; 30 novembre 2005 n. 26086 R; 9 novembre 2005 n. 21684; R 20 ottobre 2005 n. 20317; [R=W20O0520317] 26 luglio 2005 n. 15613; [R=W26L0515613] 10 febbraio 2005 n. 2706 R; 24 aprile 2004 n. 7916 R; 15 marzo 2004 n. 5236 R; 17 gennaio 2001 n. 584; [R=W17GE01584] 13 maggio 1997 n. 4196; [R=W13MA974196] 1 giugno 1995 n. 6125. [R=W1G953651] Contra Cass. 20 febbraio 2006 n. 3651. R Sulla responsabilità ex art. 2051 Cod. civ. per i danni cagionati a terzi da cose in custodia, ved. Cass. 18 gennaio 2006 n. 832 R (Verifica pericolosità di pista da sci); 30 novembre 2005 n. 26086 (Condizioni) R
(Cod. civ. 2051)

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