FAST FIND : GP6855

Sent.C. Cass. 24/04/2004, n. 7916

50049 50049
1. Attività pericolosa - Responsabilità - Valutazione. 2. Attività pericolosa o innocua ma che può diventare pericolosa - Responsabilità - Nozione.
1. La pericolosità di un'attività va apprezzata, per gli effetti di cui all'art. 2050 Cod. civ., esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l'applicazione della norma citata. 2. Le attività pericolose, che per loro stessa natura od anche per i mezzi impiegati, rendono probabile e non semplicemente possibile il verificarsi di un evento dannoso e importano responsabilità ex art. 2050 Cod. civ., devono essere tenute distinte da quelle normalmente innocue che possono diventare pericolose per la condotta di chi le esercita e che comportano responsabilità secondo la regola generale ex art. 2043 Cod. civ.

1. In particolare, con riferimento alla gestione di un impianto sciistico, non è possibile escludere la pericolosità della suddetta attività perché coloro che praticano lo sci non adottano normalmente le cautele che sarebbero opportune, giacché così opinando si assumerebbe a parametro valutativo non già l'attitudine dell'attività a recare danno, bensì il grado di diligenza comunemente riscontrabile, laddove la questione da porsi è se, in relazione alle caratteristiche della pratica sportiva in esame, sia qualificabile come pericolosa l'attività di gestione dell'impianto con riferimento alla necessità di delimitazione della via di imbocco alla sciovia mediante materiali rigidi infissi nella neve su area sciabile e frequentata da sciatori inesperti. 2. La S.C. ha ritenuto che la corte di merito non avesse fatto corretta applicazione di tale principio, in quanto, a fronte di un infortunio su una pista da sci per principianti in cui una giovane e inesperta sciatrice si era fratturata il femore cozzando contro i paletti in ferro collocati dal gestore per delimitare l'area di uscita dalla pista, non aveva idoneamente accertato se la collocazione dei paletti da parte del gestore, con quelle modalità e in quel particolare luogo, avesse colposamente determinato una situazione di pericolo.
(Cod. civ. art. 2050) (Cod. civ. art. 2043 e 2050)

Dalla redazione