FAST FIND : GP6956

Sent.C. Cass. 16/12/2004, n. 23461

50150 50150
1. Appalti - Difetti dell'opera - Riconoscimento ed impegno dell'appaltatore di eliminarli - Costituisce nuova obbligazione. 2. Appalti - Difetti dell'opera - Mancata eliminazione da appaltatore - Conseguente richiesta di risarcimento danno da committente - Ammissibilità.
1. Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera e l'assunzione dell'impegno ad eliminarli da parte dell'appaltatore implicano la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente e l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa da quella originaria, svincolata dai termini di decadenza e soggetta al solo termine prescrizionale ordinario. 2. La tutela apprestata al committente dall'art. 1668 Cod. civ. si inquadra nell'ambito della normale responsabilità contrattuale per inadempimento e pertanto, qualora l'appaltatore non provveda direttamente alla eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno, nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna alla esecuzione specifica.

Sul riconoscimento dei difetti dell'opera da parte dell'appaltatore ved. Cass. 18 luglio 2002 n. 10456 R e 9 novembre 2000 n. 14598 R e 10 maggio 2002 n. 5984 [R=W10MA025984] e 11 agosto 1990 n. 8202 R (Conseguenze); 30 gennaio 2001 n. 1320 R e 26 giugno 1995 n. 7216 R (Impegno dell'appaltatore ad eliminare i difetti - Conseguenze); 23 maggio 2000 n. 6682 R [L'art. 1667 Cod. civ. (applicabile, in parte qua, anche nel caso dei gravi difetti di cui all'art. 1669 Cod. civ.) equipara alla denuncia il riconoscimento dei difetti da parte dell'appaltatore]; 25 gennaio 1999 n. 664 R (Il riconoscimento e l'eliminazione dei difetti dell'opera da parte dell'appaltatore non comporta il riconoscimento anche della sua responsabilità per danni nè la conseguente rinuncia alla prescrizione); 22 ottobre 1997 n. 10364 R e 10 giugno 1994 n. 5677 R e 6 luglio 1990 n. 7174 [R=W6L907174] (Impegno dell'appaltatore alla eliminazione dei difetti - Nuova obbligazione - Prescrizione decennale); 14 aprile 1995 n. 4276 R e 11 agosto 1990 n. 8202 R (L'ammissione dei difetti dell'opera da parte dell'appaltatore implica il suo riconoscimento dei difetti medesimi, il quale sussiste anche se poi egli contesti o neghi di doverne rispondere). Conforme a Cass. 2 agosto 2002 n. 11602 R
(Cod. civ. art. 1668)

Dalla redazione