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Sent.C. Cass. 25/01/1999, n. 664

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1. Appalti Difetti dell'opera Riconoscimento ed eliminazione Effetti Riconoscimento anche della responsabilità per danni e conseguente rinuncia alla prescrizione Esclusione.
1. In tema di contratto d'appalto, il riconoscimento dei difetti dell'opera e la loro eliminazione da parte dell'appaltatore non comporta il riconoscimento della responsabilità per eventuali danni derivanti al committente dai vizi dell'opera e l'assunzione della correlativa obbligazione, distinta da quella adempiuta di garanzia, di risarcire il danno, con conseguente rinuncia a far valere la prescrizione dell'azione relativa.

1a. (VIZ.2) - Sul riconoscimento dei difetti da parte dell'appaltatore ved. Cass. 22 ottobre 1997 n. 10364R; 26 giugno 1995 n. 7216R; 11 agosto 1990 n. 8202R; 6 luglio 1990 n. 7174[R=W6L907174] (Col riconoscimento dei difetti - che è implicito nell'impegno dell'appaltatore alla loro eliminazione - nasce un'obbligazione nuova svincolata dai termini di decadenza e prescrizione ex art 1667 Cod. civ., soggetta all'ordinario termine di prescrizione di 10 anni); Cass. 14 aprile 1995 n. 4276R e 11 agosto 1990 n. 8202R (L'ammissione dei difetti dell'opera da parte dell'appaltatore implica il suo riconoscimento dei difetti medesimi il quale sussiste anche se poi egli contesti o neghi di doverne rispondere); Cass. 10 giugno 1994 n. 5677R (Come Cass. 1997 n. 10364. E non nasce l'obbligazione di un nuovo corrispettivo per il committente).
(Cod. civ. artt. 1667 e 1668)

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