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Sent.C. Cass. 18/07/2002, n. 10456

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Riconoscimento da parte dell'appaltatore - Conseguenze. 2. Appalti - Difetti dell'opera - Imputabili ad obiettive situazioni o carenze del progetto - Relativa comunicazione al committente - Obbligo dell'appaltatore - Inosservanza - Conseguenze.
1. Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore, che ai sensi dell'art. 1667 Cod.civ. importa la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità e pertanto è sussistente anche se l'appaltatore, ammessa l'esistenza del vizio, contesti o neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere. 2. L'appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente risultanti dal contratto, ha il conseguente dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, ostative all'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti (Nella specie la responsabilità dell'appaltatore era stata fondata sul rilievo che essendo egli tenuto a fornire un'opera eseguita a regola d'arte, non già ad eseguire supinamente le istruzioni del committente, era tenuto ad avvertire quest'ultimo della inidoneità dello spessore di calcestruzzo, scelto dal committente medesimo, con il quale si doveva effettuare la pavimentazione di un immobile).

1. e 2. Conforme a Cass. 9 novembre 2000 n. 14598 R
(Cod.civ. artt. 1655, 1667, 1668) (Cod.civ. artt. 1655, 1667, 1668)

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