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Sent.C. Cass. 21/07/2005, n. 15283

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Riconoscimento dell'appaltatore - Conseguenze per la prescrizione. 2. Appalti - Difetti dell'opera - Denuncia di uno solo dei coniugi committenti - Presunzione di conoscenza dei difetti anche dell'altro coniuge ai fini della prescrizione.
1. Il semplice riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia da parte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, in mancanza di un impegno in tal senso, l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, che, ove configurabile, è una nuova e distinta obbligazione soggetta al termine di prescrizione decennale; ne consegue che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto. 2. Ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione previsti dall'art.1667 Cod. civ., l'invio di una lettera da parte di uno solo dei coniugi comproprietari dell'appartamento adibito ad abitazione comune, contenente una denuncia di vizi nell'esecuzione di lavori, in difetto della prova del dissenso da parte dell'altro coniuge, è idoneo a far presumere che l'esistenza dei vizi fosse a conoscenza di entrambi.

1. Ved. Cass. 16 dicembre 2005 n. 23461 [R=W16D0523461]; 27 aprile 2004 n. 8026; R 30 gennaio 2001 n. 1320 R 1a. - Sul riconoscimento dei difetti dell'opera da parte dell'appaltatore ved. Cass. 16 dicembre 2004 n. 23461 R (Riconoscimento dei difetti ed impegno dell'appaltatore di eliminarli - Costituisce nuova obbligazione); 18 luglio 2002 n. 10456 R e 9 novembre 2000 n. 14598 R e 10 maggio 2002 n. 5984 [R=W10MA025984] e 11 agosto 1990 n. 8202 R (Conseguenze del riconoscimento); 30 gennaio 2001 n. 1320 R e 26 giugno 1995 n. 7216 R (Impegno dell'appaltatore ad eliminare i difetti - Conseguenze); 23 maggio 2000 n. 6682 R [L'art. 1667 Cod. civ. (applicabile, in parte qua, anche nel caso dei gravi difetti di cui all'art. 1669 Cod. civ.) equipara alla denuncia il riconoscimento dei difetti da parte dell'appaltatore]; 25 gennaio 1999 n. 664 R (Il riconoscimento e l'eliminazione dei difetti dell'opera da parte dell'appaltatore non comporta il riconoscimento anche della sua responsabilità per danni né la conseguente rinuncia alla prescrizione); 22 ottobre 1997 n. 10364 R e 10 giugno 1994 n. 5677 R e 6 luglio 1990 n. 7174;[R=W6L907174] 14 aprile 1995 n. 4276 R e 11 agosto 1990 n. 8202 R (L'ammissione dei difetti dell'opera da parte dell'appaltatore implica il suo riconoscimento dei difetti medesimi, il quale sussiste anche se poi egli contesti o neghi di doverne rispondere). Ved. anche «Responsabilità per i difetti dell'opera» e «Sui difetti non gravi (art. 1662, 1667 e 1668 Cod. civ.) dell'opera appaltata». 2. Ved. Cass. 29 aprile 1999 n. 4299; [R=W29A994299] 22 aprile 1999 n. 3988;[R=W22A993988] 7 luglio 1995 n. 7501;[R=W7L957501] 28 aprile 1992 n. 5063.[R=W28A925063]
[Cod. civ. artt. 1665 (n), 1667 (n), 2946 (n)] [Cod. civ. art. 1667 (n)]

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