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Sent.C. Cass. 22/10/1997, n. 10364

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Impegno dell'appaltatore alla eliminazione - Nuova obbligazione - Prescrizione decennale.
1. L'impegno dell'appaltatore a provvedere all'eliminazione dei vizi dell'opera da lui realizzata sostanzia un implicito, unilaterale riconoscimento dell'esistenza di tali vizi ed integra gli estremi di un'obbligazione nuova, rispetto a quella originaria di garanzia, svincolata di termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1667 Cod. civ., e, dunque, soggetta all'ordinario termine prescrizionale di dieci anni.

1. Conf. Cass. 3 settembre 1997 n. 8439,R 7 luglio 1995 n. 7495 R, 5 settembre 1994 n. 7651, [R=W5S947651] 6 luglio 1990 n. 7147R E' assolutamente consolidato il principio della Corte suprema secondo cui, nel contratto d'appalto, con il riconoscimento che l'appaltatore faccia dei vizi accompagnato dall'assunzione dell'impegno di eliminarli si dà la vita ad una nuova autonoma obbligazione sostitutiva di quella originaria di garanzia; si verifica cioè la novazione dell'originario obbligo di garanzia che viene sostituito da un debito autonomo e distinto (ved. Cass. 1990 n. 7147).
Cod. civ. art. 1667

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