Sent.C. Cass. 26/06/1995, n. 7216 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 26/06/1995, n. 7216

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1. Appalti - Difetti dell'opera - Riconoscimento dell'appaltatore ed impegno all'eliminazione - Effetti.
1. Nel caso in cui l'appaltatore riconosca la sussistenza dei vizi della prestazione eseguita e, riconoscendo la propria responsabilità, prenda l'impegno di eliminarli, proponendo i rimedi idonei ad escludere in modo definitivo gli inconvenienti, tale dichiarazione unilaterale, mentre per la parte relativa al riconoscimento dei vizi produce l'effetto legale di cui all'art. 2944 Cod. civ., per il resto si configura come proposta di novazione dell'obbligazione di garanzia (alle condizioni date e non ancora compiutamente definite); pertanto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione decennale, poiché la novazione oggettiva è un contratto, pur se realizzabile per fatti concludenti, il fatto costitutivo del nuovo rapporto obbligatorio non interviene al momento dell'assunzione del detto impegno, ma solo col successivo accordo tra le parti, atteso che la dichiarazione di impegno con atto unilaterale comporta una forma semplificata di conclusione contrattuale (art. 1333 Cod. civ.), la quale è comunque rimessa all'incontro dei consensi, ancorché l'accettazione sia presunta per il mancato rifiuto dei termini.

1. Ved. Cass. 13 gennaio 1995 n. 381[R=W13GE95381], 6 luglio 1990 n. 7147 R, 30 luglio 1983 n. 5245,[R=W30L835245] 15 gennaio 1982 n. 248.[R=W15GE82248] 1a. Come nota 1a. a Cass. 14 aprile 1995 n. 4276.R
[Cod. civ. artt. 1333 e 2944]

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