Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 21/05/2003, n. 7962
Sent. C. Cass. civ. 21/05/2003, n. 7962
Sent. C. Cass. civ. 21/05/2003, n. 7962
Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - Forma scritta - Necessità - Validità dell’incarico ricavabile da altri atti - Esclusione.1. Il contratto d’opera professionale stipulato con la Pubblica amministrazione (nella specie, un Comune), anche se questa agisca iure privatorum deve essere, a pena nullità, in forma scritta a norma degli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440; l’osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo dell’Ente legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti (quali, ad esempio, la delibera dell’organo collegiale dell’Ente che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, ovvero una missiva con la quale l’organo legittimato a rappresentare l’Ente ne abbia comunicato al professionista l’adozione) ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell’accettazione da parte del medesimo professionista, poiché non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall’organo che rappresenta l’ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali; il contratto mancante del succitato requisito è nullo e, conseguentemente, l’eventuale concessione da parte dell’Ente conferente di proroghe per l’esecuzione, ovvero l’inoltro della delibera di conferimento dell’incarico agli organi di controllo non possono configurare una ratifica, che riguarda il diverso caso del contratto stipulato da parte di un soggetto o di un organo sfornito del potere di concluderlo e, trattandosi di atto nullo, lo stesso non e suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della Pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti. 1a. (CTRP.2) - Sulla necessità della forma scritta dell’incarico professionale da parte della P.A., a pena di nullità ved. Cass. 5 novembre 2001 n. 13628 R [Per il conferimento di incarico ad un professionista da parte della pubblica amministrazione è necessaria la forma scritta ed è irrilevante la deliberazione (di un Comune, nella specie) che autorizza il conferimento dell’incarico, la quale resta un fatto interno della P.A. se non è tradotto in un contratto sottoscritto dalle parti]; 13 dicembre 2000 n. 15720 R (Il giudice di pace non può riconoscere il compenso ad un professionista in base ad incarico verbale della P.A.); 13 giugno 2000 n. 8023 R (L’incarico professionale della P.A. deve essere conferito per iscritto ed è escluso che possa dimostrarsi con altri documenti interni della stessa P.A.); 1° marzo 2000 n. 2619 R (Per l’incarico di affidamento di un progetto è insufficiente la delibera dell’ente pubblico ma è invece necessaria la forma scritta; ed è irrilevante a tal fine l’approvazione del progetto); 15 giugno 1999 n. 5922 R (Richiama gli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2240); 14 marzo 1998 n. 2772 R (Ai fini della validità dell’incarico professionale occorre la forma scritta ed è irrilevante la delibera dell’organo collegiale dell’ente che lo ha autorizzato) e 13 maggio 1997 n. 4185 R (La nullità dell’incarico professionale conferito con atto non scritto è rilevabile d’ufficio anche in appello); 6 febbraio 1997 n. 1117 R; 12 dicembre 1995 n. 12728 R; 23 giugno 1995 n. 7149 R; 27 giugno 1994 n. 6182 R; 2 maggio 1987 n. 4130 R (Incarico del Comune con intervento del Sindaco). |
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