Sent.C. Cass. 06/02/1997, n. 1117 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 06/02/1997, n. 1117

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - Forma scritta ad substantiam - Necessità - Deliberazione di conferimento incarico da Organo collegiale dell'Ente - Irrilevanza.
1. Il contratto di opera professionale, quando ne sia parte la Pubblica amministrazione, anche se questa agisca iure privatorum, richiede ad substantiam la forma scritta ed a tale fine è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico, che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in un atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente stesso e dal professionista, da cui possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da svolgersi ed al compenso da corrispondersi.

1. Sulla necessità della forma scritta per l'incarico professionale conferito dalla P.A., ved. Cass. 12 dicembre 1995 n. 12728 R, 23 giugno 1995 n. 7149 R, 27 giugno 1994 n. 6182 R, 2 maggio 1987 n. 4130 R (Incarico del Comune con intervento del Sindaco).
Cod. civ. artt. 1325, 1350, 2230

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