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Sent.C. Cass. 07/10/2005, n. 19638

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - Forma scritta - Necessità - Contratto concluso a distanza per corrispondenza - Inammissibilità a pena di nullità.
1. Il contratto con cui un'amministrazione pubblica conferisce un incarico professionale, deve essere redatto, a pena di nullità, nella forma scritta. Va quindi escluso che tale contratto possa essere concluso a distanza, per corrispondenza. Siffatta modalità di conclusione è infatti espressamente limitata dall'art. 17 della legge sulla contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440) ai contratti che le amministrazioni pubbliche stipulano a trattativa privata con imprese commerciali. Ne consegue che il contratto tra un ente locale e un professionista non può che essere contestuale. Il requisito formale deve infatti riguardare il contratto, ossia le dichiarazioni dei contraenti. Va pure escluso quindi che, ai fini della validità del contratto, la sussistenza del requisito formale possa essere ricavata da altri documenti, costituenti il presupposto del contratto, qual è la deliberazione di affidamento dell'incarico assunta dalla giunta comunale.

1. Ved. Cass. 13 giugno 2000 n. 8023; R 14 marzo 1998 n. 2772 R; 13 dicembre 1995 n. 12780.[R=W13D9512780] 1a. - Sulla necessità della forma scritta dell'incarico professionale da parte della P.A. a pena di nullità ved. Cass. 24 novembre 2005 n. 24826 R e 15 febbraio 2005 n. 3042 R e 23 novembre 2004 n. 22107 R e 3 febbraio 2004 n. 1929 R (Il contratto con cui la P.A. conferisce un incarico professionale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, mediante la redazione di un atto sottoscritto dal rappresentante dell'ente e dal professionista); 21 novembre 2003 n. 17695 R (La delibera di un ente pubblico che conferisce un incarico professionale non equivale a regolare atto contrattuale - che richiede invece, a pena di nullità, la forma scritta - ma ha efficacia solo interna all'ente); 21 maggio 2003 n. 7962 R (È escluso - in mancanza della forma scritta dell'incarico professionale - che la validità dell'incarico sia ricavabile da altri atti); 5 novembre 2001 n. 13628 R [Per il conferimento di incarico ad un professionista da parte della pubblica amministrazione è necessaria la forma scritta ed è irrilevante la deliberazione (di un Comune, nella specie) che autorizza il conferimento dell'incarico, la quale resta un fatto interno della P.A. se non è tradotto in un contratto sottoscritto dalle parti]; 13 dicembre 2000 n. 15720 R (Il giudice di pace non può riconoscere il compenso ad un professionista in base ad incarico verbale della P.A.); 13 giugno 2000 n. 8023 R (L'incarico professionale della P.A. deve essere conferito per iscritto ed è escluso che possa dimostrarsi con altri documenti interni della stessa P.A.); 1° marzo 2000 n. 2619 R (Per l'incarico di affidamento di un progetto è insufficiente la delibera dell'ente pubblico ma è invece necessaria la forma scritta; ed è irrilevante a tal fine l'approvazione del progetto); 15 giugno 1999 n. 5922 R (Richiama gli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2240); 14 marzo 1998 n. 2772 R (Ai fini della validità dell'incarico professionale occorre la forma scritta ed è irrilevante la delibera dell'organo collegiale dell'ente che lo ha autorizzato) e 13 maggio 1997 n. 4185 R(La nullità dell'incarico professionale conferito con atto non scritto è rilevabile d'ufficio anche in appello); 6 febbraio 1997 n. 1117 R; 12 dicembre 1995 n. 12728 R; 23 giugno 1995 n. 7149 R; 27 giugno 1994 n. 6182 R; 2 maggio 1987 n. 4130 R (Incarico del Comune con intervento del Sindaco).
[R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, art. 17 (n)]R

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