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Sent.C. Cass. 21/11/2003, n. 17695

50002 50002
1. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - Forma scritta - Atto contrattuale - Necessità - Delibera di un ente pubblico - Efficacia solo interna all'ente.
1. Ai fini della conclusione di un contratto d'opera professionale che, quando ne sia parte la Pubblica amministrazione va redatto a pena nullità in forma scritta, è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale dell'Ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, richiamando ed approvando anche lo schema del disciplinare, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente stesso e dal professionista, tenendo presente che detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'Ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno e carattere meramente autorizzatorio.

Sulla necessità della forma scritta dell'incarico professionale da parte della P.A. a pena di nullità ved. Cass. 21 maggio 2003 n. 7962 R (É escluso - in mancanza della forma scritta dell'incarico professionale - che la validità dell'incarico sia ricavabile da altri atti); 5 novembre 2001 n. 13628 R [Per il conferimento di incarico ad un professionista da parte della pubblica amministrazione è necessaria la forma scritta ed è irrilevante la deliberazione (di un Comune, nella specie) che autorizza il conferimento dell'incarico, la quale resta un fatto interno della P.A. se non è tradotto in un contratto sottoscritto dalle parti]; 13 dicembre 2000 n. 15720 R (Il giudice di pace non può riconoscere il compenso ad un professionista in base ad incarico verbale della P.A.); 13 giugno 2000 n. 8023 R (L'incarico professionale della P.A. deve essere conferito per iscritto ed è escluso che possa dimostrarsi con altri documenti interni della stessa P.A. ); 1° marzo 2000 n. 2619 R (Per l'incarico di affidamento di un progetto è insufficiente la delibera dell'ente pubblico ma è invece necessaria la forma scritta; ed è irrilevante a tal fine l'approvazione del progetto); 15 giugno 1999 n. 5922 R (Richiama gli artt. 16 e 17 R.D. 18 novembre 1923 n. 2240);[R=RD224023] 14 marzo 1998 n. 2772 R (Ai fini della validità dell'incarico professionale occorre la forma scritta ed è irrilevante la delibera dell'organo collegiale dell'ente che lo ha autorizzato) e 13 maggio 1997 n. 4185 R (La nullità dell'incarico professionale conferito con atto non scritto è rilevabile d'ufficio anche in appello); 6 febbraio 1997 n. 1117 R; 12 dicembre 1995 n. 12728 R; 23 giugno 1995 n. 7149 R; 27 giugno 1994 n. 6182 R; 2 maggio 1987 n. 4130 R (Incarico del Comune con intervento del Sindaco).

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