Sent.C. Cass. 02/03/2006, n. 4635 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 02/03/2006, n. 4635

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1. Professionisti - Incarico professionale - Da P.A. - Forma scritta - Necessità - Deliberazione autorizzativa dell'organo collegiale di un ente pubblico (Comune) - Irrilevanza.
1. Ai fini della conclusione del contratto d'opera professionale - che, quando ne sia parte la P.A., anche se questa agisca «iure privatorum», richiede la forma scritta «ad substantiam» - è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale di un ente pubblico (nella specie, Comune) che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista. Detta deliberazione, infatti, non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno e carattere meramente autorizzatorio.

1. Ved. Cass. 24 novembre 2005 n. 24826 R; 23 novembre 2004 n. 22107 R; 21 maggio 2003 n. 7962 R; 5 novembre 2001 n. 13628 R; 8 marzo 2000 n. 2619. [R=W8M002619]

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