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Sent.C. Cass. 01/03/2000, n. 2619

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1. Professionisti - Incarico professionale - Progetto - Forma scritta - Necessità - Delibera dell'ente pubblico - Insufficienza - Ratifica o sanatoria - Esclusione - Approvazione del progetto - Irrilevanza.
1. Ai fini della conclusione del contratto d'opera professionale, che, quando ne sia parte la Pubblica amministrazione, anche se questa agisca iure privatorum richiede la forma scritta ad substantiam, è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale di un Ente pubblico (nella specie il Comitato di gestione di una Unità sanitaria locale) che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, richiamando ed approvando anche lo schema del disciplinare, ove tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente stesso e dal professionista; detta deliberazione non costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con efficacia interna all'Ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'Ente legittimato ad esprimere la volontà all'esterno e carattere meramente autorizzatorio; poiché, inoltre, la ratifica presuppone la stipulazione del contratto da parte di un soggetto o di un organo sfornito del potere di concluderlo, se il contratto non è stato stipulato da parte di un soggetto o di un organo privo di potere ma manca completamente la sua sottoscrizione da parte del rappresentante dell'Ente pubblico, l'atto non è suscettibile di ratifica, inoltre, trattandosi di atto nullo non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, e comunque, sotto nessun profilo - poiché gli atti negoziali della Pubblica amministrazione sono manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti - la semplice approvazione del progetto eseguito dal professionista (ovvero la comunicazione dell'approvazione del progetto), può implicare il perfezionarsi con effetto retroattivo di un valido rapporto contrattuale.

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