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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
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: GP4912
Sent.C. Conti 21/03/2000, n. 99
Sent.C. Conti 21/03/2000, n. 99
Sent.C. Conti 21/03/2000, n. 99
1. Direttore dei lavori - Responsabilità - Lavori contabilizzati non compresi nella variante - Colpa non grave del direttore lavori.
1. Il direttore dei lavori di un'opera appaltata da un Comune, il quale abbia autorizzato e poi contabilizzato lavori non compresi nella perizia di variante debitamente approvata causando così danni all'appaltatore per il loro ritardato pagamento, commette colpa; ma questa non è grave qualora il direttore lavori abbia così operato perché in tal senso indotto dagli amministratori del Comune appaltante col loro, pur verbale, consenso.
1a. Sugli obblighi e responsabilità del progettista e del direttore dei lavori ved. Cass. 7 settembre 2000 n. 11783R (Il D.L. non ha obbligo di indagine sul terreno di fondazione); Cass. 29 agosto 2000 n. 11359R (Il D.L. è responsabile della esecuzione dell'opera in conformità a progetto, capitolato e regole della tecnica); Cass. 30 maggio 2000 n. 7180R [Nell'obbligazione di mezzi (e non di risultato) che assume il D.L. rientra il suo obbligo di correggere gli eventuali vizi di progetto]; C. Conti, Marche 8 febbraio 2000 n. 2861R (Il D.L. di un appalto di opera pubblica commette colpa grave per l'omessa ed errata verifica di idoneità dei materiali); Cass. 28 gennaio 2000 n. 972R (Il D.L. può essere responsabile in solido con l'appaltatore per danni al committente); C. Conti, Piemonte 20 ottobre 1999 n. 1635R (Sulla responsabilità del D.L. - poi anche collaudatore - per la falsità o l'erroneità del certificato di regolare esecuzione lavori per un appalto oo.pp. comunale); Cass. pen. IV 3 giugno 1999 n. 7021[R=WP3G997021] (Responsabilità diretta del progettista - anche per l'opera svolta da suoi collaboratori - riguardo alle strutture in cemento armato); C. Conti II 26 maggio 1999 n. 160 R (Conseguenze del mancato accertamento da parte del D.L., prima della consegna dei lavori all'appaltatore, della sussistenza delle autorizzazioni prescritte); Cass. pen. IV 5 gennaio 1999 n. 112[R=WP5GE99112] (Il progettista D.L. ha la responsabilità delle opere in cemento armato, con esclusione delle opere provvisorie); C. Conti III 10 febbraio 1999 n. 21R (Responsabilità del D.L. per false attestazioni circa la quantità delle opere eseguite e la corrispondenza della loro qualità alle prescrizioni di capitolato); Cass. pen. III 11 marzo 1998 n. 3027[R=WP11M983027] (Il D.L. non è responsabile per l'omessa denuncia al Genio civile, da parte del costruttore, delle opere in cemento armato); Cass. 21 marzo 1997 n. 2540R e 28 gennaio 1995 n. 1040R (Obbligazione del progettista, di risultato e non di mezzi); Cass. 22 giugno 1996 n. 5790R [Sul progetto di edificio, redatto in contrasto con norme urbanistiche (Contratto non nullo) - D.L. di lavori edilizi abusivi (Contratto nullo)]; C. Conti, Sicilia 11 dicembre 1995 n. 99R [Obbligo di diligenza del D.L. - Responsabilità D.L. per negligenza e dolo dell'impresa - Prescrizione (Decorrenza)]; Cass. 22 marzo 1995 n. 3264R (Obbligazione D.L. di mezzi e non di risultato - Conseguente inapplicabilità della prescrizione breve ex art. 2226 Cod. civ.); Cass. 1° marzo 1995 n. 2333R (Il D.L. ha la rappresentanza del committente - Limiti); C. Conti II 27 gennaio 1995 n. 18R (Responsabilità del D.L. verso il Comune appaltante - Prescrizione in 5 anni); C. Conti II 27 gennaio 1994 n. 40R (Responsabilità del D.L. - con prescrizione in 5 anni ex art. 58 L. 1990 n. 142 - per il ritardo di pagamenti ad appaltatore di opera comunale); Cass. 28 agosto 1993 n. 9135R (L'ingegnere che accetta l'incarico di un progetto sommario si obbliga a redigere e consegnare il progetto medesimo); Cass. 19 luglio 1993 n. 8033R (È legittimo il rifiuto del committente di versare il compenso al professionista che ha redatto un progetto di opera edilizia difforme rispetto alle norme urbanistiche); Cass. 27 aprile 1993 n. 4921R (Il D.L. di un appalto oo.pp. ha l'obbligo di verificare la corrispondenza del progetto allo stato effettivo dei luoghi e di osservare la relativa circolare Min. ll.pp. 1967 n. 3797); Cass. 1° dicembre 1992 n. 12820R e 28 gennaio 1985 n. 488R (Obbligazione di risultato del progettista e obbligazione di mezzi del D.L. - Applicabilità dei termini di decadenza e prescrizione ex art. 2226 Cod. civ. alla progettazione ma non alla direzione dei lavori); Cass. 29 maggio 1992 n. 6515R (Il D.L. resta sempre soggetto agli obblighi derivanti dal Regolamento oo.pp. R.D. 1895 n. 350 anche se non ha sottoscritto il contratto ed il capitolato speciale d'appalto); Cass. 21 ottobre 1991 n. 11116R e 27 aprile 1991 n. 4641R (Il D.L. assume obbligazione di mezzi e non di risultato; ma la sua responsabilità non si estingue con l'accettazione dell'opera da parte del committente); Cass. 2 marzo 1990 n. 90[R=W2M9090] (Responsabilità del D.L. che sovrintende al cantiere nell'interesse del committente); Cass. 21 luglio 1989 n. 3476R [Obbligazione di mezzi, in genere, del professionista - Obbligazione di risultato se il cliente richiede un'opus, quale è il progetto, con responsabilità del professionista ex art. 2226 Cod. civ. per vizi dell'opera richiesta anche per colpa non grave (come lo sconfinamento della costruzione)]; Cass. 29 aprile 1988 n. 3238R (Qualora in un appalto di opera pubblica il registro di contabilità venga sottoscritto dal legale rappresentante del committente, non occorre la firma del D.L.); Cass. S.U. 4 marzo 1988 n. 2247R (Il D.L. non ha il potere di disporre dei diritti dell'Amministrazione appaltante); Cass. 16 gennaio 1987 n. 292R (Le dichiarazioni del D.L. possono avere carattere vincolante per il committente); Cass. 16 dicembre 1986 n. 7556R (In mancanza di indicazioni legislative, è dalle pattuizioni di un contratto d'appalto che può desumersi qual'è la parte obbligata alla redazione del relativo progetto); Cass. 24 febbraio 1986 n. 1114R (Il progettista e il direttore dei lavori possono essere anch'essi, con l'impresa non nudus minister, responsabili per danni al committente ed ex art. 1669 Cod. civ.); C. Conti 28 novembre 1985 n. 1601[R=WCO28N851601] (Non è necessaria la partecipazione del D.L. al collaudo di un appalto di opera pubblica); Cass. 20 aprile 1985 n. 2616R (Il certificato di ultimazione firmato dall'appaltatore e dal D.L. ha natura di scrittura privata); Cass. 28 gennaio 1985 n. 488R (Responsabilità solidale del progettista e del direttore dei lavori con l'appaltatore per danni provocati da loro concorrenti inadempienze).
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