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Sent.C. Conti 11/04/2000, n. 33

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1. Professionista - Progettazione - Incarico da P.A. - Professionista esterno - Controversia - Giurisdizione C. Conti. 2. Direttore dei lavori - Responsabilità - Pagamenti ad impresa non dovuti.
1. Anche dopo la cd. L. Merloni, L. 11 febbraio 1994 n. 109, fra l'Amministrazione ed il professionista esterno al quale viene affidata la progettazione di opera pubblica si instaura un rapporto di servizio, che pertanto rientra nella giurisdizione della Corte dei conti. 2. Il direttore dei lavori è responsabile qualora esegua pagamenti all'impresa non dovuti perché derivanti da contabilità tecnica di lavori non eseguiti oppure eseguiti solo in parte; e l'azione di responsabilità si prescrive solo dal momento in cui si ha la certezza che quelle somme pagate indebitamente non potranno essere recuperate.

1a. Sull'incarico professionale da parte della P.A. e di enti pubblici in generale, a professionisti esterni solo in casi ed a condizioni particolari ved. C. Conti, Sez. centr. II 20 settembre 1999 n. 250R (L'assunzione di esperti da parte di enti locali per il conferimento di incarichi professionali motivata dalla necessità di fronteggiare situazione conseguente a calamità naturale è ammissibile); C. Conti, Calabria 22 giugno 1999 n. 7R (Può essere ammissibile l'affidamento di incarico professionale da parte del Comune per l'istruttoria di pratiche di condono edilizio); C. Conti, Lazio 8 marzo 1999 n. 140R (Sulle condizioni per l'ammissibilità di incarichi professionali dalla pubblica amministrazione a professionisti esterni). 2a. Ved. C. Conti, Sez. centr. II 21 marzo 2000 n. 99R.

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