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Sent.C. Conti 20/10/1999, n. 1635

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1. Direttore dei lavori - Anche progettista e poi collaudatore - Appalti oo.pp. comunali - Certificato di regolare esecuzione lavori - Gravi carenze strutturali non rilevate - Responsabilità D.L. - Pur trattandosi di appalto a misura. 2. Direttore dei lavori - Poi anche collaudatore - Appalti oo.pp. comunali - Certificato di regolare esecuzione lavori - Falso od errato - Responsabilità - Prescrizione dell'azione - Decorrenza - Dal momento della completa realizzazione del danno.
1. L'architetto direttore dei lavori e poi anche collaudatore per incarico del Comune appaltante, che ha rilasciato certificato di regolare esecuzione lavori senza rilevare gravi carenze strutturali emerse successivamente, è responsabile delle spese che conseguentemente si sono rese necessarie per eseguire opere non realizzate o mal realizzate; e resta ininfluente il fatto che l'appalto sia non a corpo ma a misura. 2. La prescrizione dell'azione di responsabilità contro il direttore dei lavori poi anche collaudatore per falsa ed errata certificazione di regolare esecuzione dei lavori decorre dal giorno della obbiettiva conoscibilità del fatto dannoso, resa possibile dal momento in cui si sono verificate infiltrazioni meteoriche provenienti da tetto.

1a. e 2a. (DL.4) Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 5, 3° comma della L. 10 dicembre 1981 n. 741[R=L74181], per appalti di lavori pubblici di importo sino a L. 150 milioni (importo che si intende riferito - come è precisato nell'art. 116, 2° comma, del Regolamento oo.pp., RD. 25 maggio 1895 n. 350 - al costo definitivo dei lavori netto del ribasso d'asta), il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione dell'ingegnere direttore dei lavori che ne attesti la regolare esecuzione. Tale certificato viene sempre emesso - come stabilisce l'art. 116, 3° comma, del Reg. oo.pp. - sotto la responsabilità dell'ingegnere capo il quale ha il dovere di confermare il certificato stesso, dopo essersi accertato della regolare esecuzione dei lavori. Ai sensi del predetto art. 5, 3°c., L. 81/741, per lavori di importo compreso fra L. 150 e 1.000 milioni la sostituzione del certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione è solo una facoltà dell'amministrazione appaltante. Il certificato di regolare esecuzione deve essere in ogni caso emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, come stabilisce l'art. 5, 3° c., citato (lo stesso art. 5, nel 4° e 5° comma, fissa le norme sui tempi di approvazione del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione e sui diritti dell'appaltatore nel caso che tali termini scadano infruttuosamente.
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 116)[R=RD25MA95,A=116] (R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 116)

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