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Sent. C. Cass. 28/08/1993, n. 9135

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Ferrovie - Distanze legali dalla sede ferroviaria - L. 1968 n. 1202 - Finalità - Tratti in galleria - Inapplicabilità.
1. Le disposizioni sulle distanze legali dalla sede ferroviaria dettate dalla L. 12 novembre 1968 n. 1202 (che ha modificato l'art. 235 L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F e l'art. 67 T.U. 9 maggio 1912 n. 1447 - ora abrogati dall'art. 104 D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753) avendo lo scopo di rendere libera la visuale per la sicurezza dei convogli, si riferiscono soltanto alle proprietà laterali alla sede ferrata e non sono pertanto applicabili nei tratti in cui la sede ferrata corre in galleria, sia perché i fondi sovrastanti non possono considerarsi laterali alla strada ferrata sia perché manca, in questi tratti, l'esigenza di assicurare ai conduttori dei treni ampia visuale libera, preclusa dalla stessa struttura della galleria.


L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 235R; T.U. 9 maggio 1912 n. 1447, art. 67 ; D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753R

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