Sent.C. Cass. 24/02/1986, n. 1114 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 24/02/1986, n. 1114

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1. Direttore dei lavori - Responsabile, con l'appaltatore non nudus ministeri ex art. 1669 C.c. - Condizioni 2. Progettista - Responsabile in solido con l'appaltatore per danni al committente dell'opera - Condizioni
1. L'appaltatore ogni qualvolta non sia un mero esecutore di ordini (nudus minister) risponde anche della rovina e del pericolo di rovina della costruzione che siano conseguenza delle imperfezioni del progetto da altri predisposto, e tale sua responsabilità non viene meno neppure nel caso in cui l'opera sia stata compiuta sotto la vigilanza e il controllo del direttore dei lavori che non abbia ostacolato la libertà di determinazione e di decisione dell'appaltatore medesimo. 2. In tema di responsabilità contrattuale e di responsabilità extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni o le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse. Pertanto nel caso di danno risentito dal committente di un'opera per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano corresponsabili in solido, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha regresso verso l'altro corresponsabile per la ripetizione della parte da esso dovuta.

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