Sent.C. Cass. 21/03/1997, n. 2540 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 21/03/1997, n. 2540

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1. Progettista - Per ente pubblico committente - Obbligazione di risultato - Rilievi dell'organo consuntivo e di controllo comunicati al professionista - Suo obbligo di adeguare il progetto - Rifiuto dell'ente di corrispondergli il compenso in caso di sua inadempienza. 2. Progettista - Per ente pubblico committente - Obbligazione di risultato - Subordinazione del compenso al finanziamento dell'opera - Legittimità.
1. L'obbligazione di redigere un progetto di ingegneria è di risultato perché ha per oggetto la sua realizzabilità; perciò se il committente, ente pubblico, comunica al professionista i rilievi formulati da un organo, consultivo o di controllo, che ne condizionano l'approvazione, il professionista è obbligato ad adeguare corrispondentemente il progetto, altrimenti il predetto committente legittimamente rifiuta di corrispondergli il compenso. 2. In considerazione del fatto che l'obbligazione di redigere un progetto di costruzione è di risultato, in quanto il professionista si obbliga alla sua realizzabilità, se il committente è un Ente pubblico, legittimamente può condizionare la corresponsione del compenso all'ottenimento del finanziamento di tale opera, se dipendente dalle caratteristiche tecniche di questa.

1. Ved. Cass. 28 gennaio 1995 n. 1040 R

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