Sent.C. Cass. 16/09/1986, n. 5624 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 16/09/1986, n. 5624

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1. Appalti oo.pp. - Sospensione dei lavori - Riserva dell'appaltatore - Nel verbale di ripresa lavori o, in mancanza di questo, con tempestiva comunicazione scritta all'Amministrazione.
1. Ai fini della tempestività o meno della riserva - che, nella disciplina dell'appalto di opere pubbliche, è posta a carico dell'appaltatore che intenda far valere verso l'Amministrazione committente diritti od eccezioni incidenti sul compenso complessivo - nel caso in particolare, di pregiudizi o maggiori esborsi derivanti da sospensione dei lavori, legittimamente o illegittimamente, disposta dalla P.A., l'onere di tale riserva diviene attuale e va perciò adempiuto nel momento in cui emerge, secondo una valutazione (istituzionalmente riservata al giudice di merito) coerente con i canoni di diligenza e buona fede in senso oggettivo, la concreta idoneità del fatto a produrre i detti pregiudizi od esborsi. Il che può verificarsi anche solo al momento della cessazione della sospensione (fatto c.d. continuativo), nel qual caso la suddetta riserva può essere inserita nel verbale di ripresa dei lavori ovvero, in mancanza di questo (la cui compilazione è rimessa alla iniziativa dell'appaltante), può essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione con apposito atto scritto.

1. V. Cass. 11 dicembre 1985 n. 6492, [R=W11D856492] 5 febbraio 1985 n. 769R, 15 dicembre 1982 n. 6911, [R=W15D826911] 6 aprile 1982 n. 2102,[R=W6A822102] 1 aprile 1982 n. 2006[R=W1A822006], 20 gennaio 1981 n. 476, [R=W20GE81476] 1 aprile 1980 n. 2097.[R=W1A802097]

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